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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, il 2 novembre 2015, l’interpello n° 7/2015 che fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per il Datore di Lavoro di delegare le proprie funzioni.
A presentare l’interpello è stata l’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco che nello specifico richiede “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di Lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”.
L’art. 16 del Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) ammette la possibilità per il Datore di Lavoro di delegare le proprie funzioni, laddove non sia espressamente escluso, ad altro soggetto che abbia i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Il decreto inoltre, pone dei limiti e delle condizioni alla delega, quali:
che essa risulti da atto scritto recante data certa;
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Affinché la delega sia legalmente valida è necessario che abbia tutte le caratteristiche sopra elencate.
Il Ministero infatti trova risposta al quesito nelle lettera e. del precedente elenco, dove il legislatore del decreto in oggetto ha espressamente previsto che la “la delega sia accettata dal delegato per iscritto”, implicando così la possibilità del rifiuto della delega da parte del lavoratore.
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