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Sorveglianza Sanitaria: la mini guida


Sorveglianza Sanitaria: la mini guida

Cos’è la sorveglianza sanitaria? Chi la effettua? Cosa comprende e quando è obbligatoria?

Nella nostra mini guida trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno.


Servizi Sorveglianza Sanitaria

 

Cos’è la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è, per definizione, “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Si tratta quindi di una serie di visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio ai quali devono sottoporsi tutti i lavoratori, con lo scopo di verificare l’idoneità allo svolgimento dei compiti richiesti.

La sorveglianza sanitaria comprende le seguenti tipologie di visite.

 

Visita medica preventiva

Serve per garantire che i lavoratori siano idonei allo svolgimento della mansione specifica.

Deve essere effettuata in fase preassuntiva o comunque prima dell'inizio dell’attività lavorativa.

 

Visita medica periodica

Effettuata per monitorare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

Di norma, la periodicità degli accertamenti viene stabilita in una volta l’anno, ma può variare in funzione della valutazione del rischio effettuata dal medico competente. 

 

Visita medica straordinaria

Richiesta direttamente dal lavoratore se ritiene di essere affetto da disturbi derivanti dall’attività lavorativa. 

La richiesta deve essere valutata dal medico competente se i disturbi sono correlati ai rischi professionali, o se le condizioni di salute del lavoratore potrebbero peggiorare a causa dell’attività svolta.

 

Visita medica per cambio mansione

Utilizzata per verificare che il lavoratore sia idoneo allo svolgimento della nuova attività o mansione.

 

Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro

Effettuata alla scadenza del contratto e solo in alcuni casi specifici, come l’esposizione ad agenti chimici, all’amianto e/o alle radiazioni ionizzanti. 

Ti ricordiamo che nel caso di esposizione ad agenti chimici, ma anche cancerogeni e/o mutageni, dove questa tipologia di visita non è obbligatoria, è necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Visita medica al rientro dalla malattia

Si effettua nei casi di assenza dal lavoro per almeno 60 giorni continuativi

Al rientro, il lavoratore, dovrà essere sottoposto ad una nuova visita medica periodica se scaduto il termine della precedente o, se ancora in corso di validità, ad esami mirati relativi esclusivamente ai motivi di salute che hanno causato l’assenza del lavoratore.

 

 

Tutte le visite, mirate ad eliminare il rischio lavorativo, sono a spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche. 

Le visite mediche preventive, periodiche o per cambio mansione hanno inoltre lo scopo di verificare l’assenza di condizioni di dipendenza da alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.  

Gli esiti dei relativi accertamenti di ciascun lavoratore devono essere allegati alla cartella sanitaria, predisposta su formato cartaceo o digitale. Il luogo di custodia va concordato tra il datore di lavoro e il medico, al momento della nomina dello stesso, e la cartella dovrà essere conservata per almeno 10 anni dalla cessazione della lavorazione.

Il lavoratore deve inoltre collaborare con il medico fornendogli tutte le informazioni richieste, e ha l'obbligo di sottoporsi alle visite, secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate.

 

Chi effettua la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente, nominato dal datore di lavoro, che si occupa inoltre di redigere il programma di sorveglianza che contenga le motivazioni per cui vengono eseguiti gli accertamenti sanitari.

Una copia di questo programma diventa parte integrante del documento di valutazione dei rischi.

 

Il giudizio di idoneità

Il Medico competente, sulla base dei risultati delle visite mediche, elabora il giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica, da consegnare in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro.

 

Il giudizio può essere:

  • di idoneità, se il lavoratore è idoneo allo svolgimento della mansione specifica.

  • di idoneità parziale con limitazione, il lavoratore deve svolgere la sua mansione con particolari indicazioni (es. il lavoratore è idoneo alla mansione ma non può lavorare di notte). Il Medico competente dovrà inoltre specificare se i limiti sono temporanei o permanenti.

  • di inidoneità temporanea, se il lavoratore non può svolgere, temporaneamente, la mansione specifica a causa delle sue condizioni di salute. 

  • di inidoneità permanente, se il lavoratore non è ritenuto clinicamente in grado di svolgere la sua attività. Il datore di lavoro, in accordo con il Medico competente, deve provvedere ad effettuare il cambio della mansione.

 

Chi ha l’obbligo di Sorveglianza sanitaria

Il D.Lgs. 8108 prevede l’obbligo di attivare il servizio di sorveglianza sanitaria nei casi in cui i lavoratori siano esposti a:

  • Rischi da videoterminali - art. 176

  • Movimentazione Manuale Carichi - art. 168

  • Rumore - art. 196

  • Vibrazioni - art. 204

  • Campi Elettromagnetici - art. 211

  • Radiazioni Ottiche - art. 218

  • Agenti Chimici Pericolosi - art. 229

  • Agenti Cancerogeni e Mutageni - art. 242

  • Amianto - art. 259

  • Agenti Biologici - art. 279

  • Piombo e composti - allegato XXXIX

  • Lavoro notturno - D.Lgs. 25/99

  • Donne in gravidanza - D.Lgs. 151/01

 

L’obbligo permane anche nei casi in cui sia il lavoratore a farne richiesta, e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

 

  

Sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria

Ricordiamo che in caso di violazioni sono previste pesanti sanzioni, sia per il datore di lavoro che per il medico competente.

 

Per il datore di lavoro:

  • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 € a 5.699 €, per la mancata valutazione dello stato di salute dei lavoratori;

  • ammenda da 2.192 € a 4.384 €, per la mancata attivazione del piano di sorveglianza sanitaria;

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 € a 4.932 €, per l’assegnazione della mansione specifica al lavoratore prima di ricevere il giudizio di idoneità dal medico.

 

Per il Medico Competente

  • sanzione amministrativa da 200 € a 800 €, per la mancata elaborazione e conservazione delle schede sanitarie;

  • arresto fino a 2 mesi o multa da 300 € a 1.200 €, per negligenze relative allo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria;

  • sanzione da 1.000 € a 4.000 €, per mancata regolarità e periodicità delle visite mediche, mancata risposta alla richiesta di visita da parte di un lavoratore o mancata comunicazione delle informazioni alle autorità competenti.

 

Covid e Sorveglianza sanitaria eccezionale

La sorveglianza sanitaria ha avuto un ruolo cruciale anche in questo periodo di pandemia dovuta al Covid-19.

Ha rappresentato infatti un ulteriore misura di prevenzione e protezione per la salute di tutti i lavoratori, grazie anche alle informazioni fornite dal Medico competente per evitare il diffondersi dei contagi all’interno delle attività lavorative

Il Ministero della Salute ha fornito dettagliate informazioni sulle procedure da attuare nel caso in cui il lavoratore sia stato riscontrato positivo al tampone Covid-19.

E’ stata inoltre istituita, e prorogata recentemente al 31 Luglio 2021, la sorveglianza sanitaria eccezionale rivolta ai lavoratori fragili esposti ad una maggiore rischiosità in caso di contagio, in ragione dell’età, per immunodepressione o in virtù di patologie oncologiche o terapie salvavita.

Le aziende obbligate alla nomina di un medico competente possono affidare a quest’ultimo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili. 

Per tutte le altre attività che non sono soggette all’obbligo è possibile individuare un medico competente per il solo periodo dell’emergenza sanitaria, oppure avvalersi dei servizi territoriali dell’INAIL.

La richiesta all’INAIL deve essere effettuata dal datore di lavoro, in forma telematica, attraverso l’apposito servizio online. Una volta inoltrata, per effettuare la visita, verrà individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

Al termine della visita il personale medico esprime il giudizio di idoneità, fornendo indicazioni per adottare soluzioni che tutelino maggiormente la salute del lavoratore, come ad esempio l’attivazione dello smart working. 

Nei casi in cui non sia possibile adottare soluzioni alternative per lo svolgimento dell’attività, al lavoratore potrà essere espresso un giudizio di non idoneità temporanea.

 

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Ora che hai tutte le informazioni, non ti resta che attivare il piano di sorveglianza sanitaria per la tua attività. Se non sai a chi rivolgerti contatta i nostri consulenti





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