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Nomina RLS: obbligo e comunicazione all’INAIL


Nomina RLS: obbligo e comunicazione all’INAIL

Per una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) ha previsto la figura del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS, definendolo come  la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (D.Lgs. 81/08, art. 2).

 

L’istituzione di un RLS è obbligatoria per tutte le aziende. L’art. 47 del D.Lgs 81/08 prevede che la sua designazione possa avvenire in modo diretto nelle aziende fino a 15 dipendenti, oppure attraverso i rappresentati sindacali interni per le aziende con oltre 15 dipendenti.

Il soggetto designato per il ruolo di Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza deve conseguire l’attestato del corso per RLS della durata minima di 32 ore, così come stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dalla Conferenza Stato-Regioni del  21.12.2011.

 

Una volta eletto, il datore di lavoro o il Dirigente delegato ha l’obbligo di effettuare la comunicazione della nomina del RLS all’INAIL, ai sensi dell’art.18 lettera a) del D.Lgs. 81/08 successivamente modificato dall’articolo 13, lettera f) del decreto legislativo 106/2009.

Sul Datore di Lavoro, o Dirigente, che non abbia provveduto a comunicare all’INAIL la nomina di un RLS ricade una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 54,80 a 328,80 euro - art. 55 comma 5, lettera l del D.Lgs. 81/08.



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