Il Blog di Impresa 8108
Il D.Lgs. 81/08 individua e indica quali sono le principali figure responsabili della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tra queste figure, coinvolte nel sistema di prevenzione aziendale, troviamo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP. Ma chi è, cosa fa, e quali sono i suoi compiti e responsabilità?
Analizziamolo nel dettaglio.
La normativa definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come “la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell'art. 32, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”
E’ appunto la figura cardine che si occupa della gestione di tutte le attività di prevenzione, al fine di tutelare la salute dei lavoratori durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Le capacità e i requisiti professionali per ricoprire questo ruolo devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, e relativi all’attività lavorativa che si sta svolgendo.
L’RSPP può essere un dipendente o un consulente esterno.
Anche il datore di lavoro può essere nominato RSPP, se la società rientra nei seguenti casi:
aziende artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
aziende agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
aziende ittiche, con non più di 20 lavoratori;
altri settori, fino ad un massimo di 200 dipendenti.
Come qualsiasi altro ruolo aziendale riguardante la sicurezza sul lavoro, la normativa - Artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. 81/08 - ha stabilito obblighi e responsabilità per la figura di RSPP.
Il professionista incaricato di svolgere la funzione di RSPP deve occuparsi di:
rilevare i rischi presenti in azienda
proporre delle soluzioni efficaci per garantire la sicurezza dei lavoratori
promuovere e fornire formazione e informazione ai lavoratori
elaborare le misure preventive e protettive, e i relativi sistemi di controllo
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
collaborare alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR
Inoltre, deve partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza che avviene almeno una volta l’anno, assieme al datore di lavoro, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - e al medico competente, qualora sia stato nominato.
Durante la riunione:
viene analizzato il DVR
viene analizzato l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
vengono definiti i DPI - Dispositivi di Protezione Individuale
vengono definiti i programmi di informazione e formazione della sicurezza sul lavoro per dirigenti, preposti e lavoratori
Il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per chi non svolge adeguatamente il compito di RSPP.
Questo non significa che il professionista non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi. Infatti, in caso di infortunio sul lavoro, dovrà risponderne insieme al datore.
La responsabilità civile nei confronti del RSPP viene classificata in:
Responsabilità extracontrattuale - “da fatto illecito” - qualora una consulenza errata, superficiale e negligente, la mancata adozione di misure preventive e la mancata informazione ai lavoratori, diventino causa o concausa di un danno, il RSPP è obbligato a risarcire i soggetti lesi.
Responsabilità contrattuale, qualora il RSPP non svolga con la dovuta attenzione l’incarico che gli viene affidato, il datore di lavoro che subisce un danno può contestare l’inadempimento contrattuale ed eventualmente richiedere i danni subiti.
Per ogni azienda è possibile nominare un solo RSPP: la sua nomina è un adempimento inderogabile del datore di lavoro.
La nomina deve essere validata attraverso la compilazione di un modulo, datato e firmato da entrambe le parti, e controfirmato da un RLS.
Il modulo dovrà poi essere conservato in azienda, insieme al Documento di Valutazione dei Rischi.
In alcune società, a seconda delle dimensioni, il Responsabile può essere affiancato da un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP, che deve possedere i requisiti tecnici specifici per poter svolgere tale funzione.
La normativa prevede che il ruolo di Responsabile o Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione sia affidato a professionisti che abbiano i seguenti requisiti:
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
attestato di frequenza a specifici corsi di formazione.
La formazione, che permette di acquisire le competenze per svolgere al meglio questo compito, viene diversificata in base al soggetto.
Se viene nominata una persona esterna o interna all’azienda, che non sia il datore di lavoro, la figura dovrà partecipare ad un corso di formazione articolato su tre moduli didattici:
Modulo A - costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP. Essendo un credito formativo permanente, non necessita di aggiornamenti, ed è propedeutico allo svolgimento dei moduli B e C.
Modulo B - è il modulo di specializzazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativo all’attività lavorativa svolta. La sua durata varia in base al macrosettore di riferimento ed è l’unico modulo che necessita di aggiornamento quinquennale. Anche il modulo B è comune alle due figure RSPP e ASPP.
Modulo C - è rivolto ai soli RSPP, e costituisce un credito formativo permanente, per cui non necessita di aggiornamenti.
Se è il datore di lavoro a ricoprire il ruolo di RSPP, in base al settore Ateco di appartenenza dell’azienda, sono previsti corsi di formazione diversi in relazione ai tre livelli di rischio:
Rischio Basso - ad esempio uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo - della durata di 16 ore.
Rischio Medio - ad esempio agricoltura, pesca, istruzione, trasporti, Magazzinaggio - della durata di 32 ore.
Rischio Alto - ad esempio costruzioni, industrie alimentari, tessili, rifiuti, raffineria, sanità, servizi residenziali - della durata di 48 ore.
Il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla data di nomina.
L'aggiornamento ha periodicità quinquennale. La durata del corso è modulata in relazione alla fascia di rischio di appartenenza dell’azienda:
attività lavorativa a Rischio Basso, 6 ore
attività lavorativa a Rischio Medio, 10 ore
attività lavorativa a Rischio Alto, 14 ore.
Ora che sai tutto su questa figura fondamentale e obbligatoria del sistema di prevenzione aziendale, non ti resta che effettuare la formazione più adeguata alle tue esigenze o affidarti ai nostri consulenti esterni.