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Dispositivi di Protezione Individuale: cosa sono, quando si utilizzano e da chi vengono forniti? Scopri tutto quello che c’è da sapere.
Per mantenere alti i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ed eliminare tutti i rischi legati all’attività lavorativa, il D.Lgs. 81/08 ha previsto l’utilizzo di misure di protezione collettiva.
Quando queste misure non sono sufficienti per ridurre i rischi alla fonte, un ruolo chiave per la protezione e la tutela della salute del lavoratore viene svolto dai Dispositivi di Protezione Individuale - DPI.
Vediamo nel dettaglio cosa coso, come vengono classificati e come utilizzarli.
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro definisce il DPI - Dispositivo di Protezione Individuale - “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Ne fanno parte tutti quegli strumenti o accessori che assicurano la protezione del lavoratore contro danni gravi, o permanenti, e lo salvaguardano dal rischio di decesso.
I dispositivi di protezione individuale possono essere utilizzati solo quando non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi attraverso altre misure di prevenzione, ad esempio tramite mezzi di protezione collettiva o modificando il processo lavorativo.
Infatti, l’art. 75 del D.Lgs. 81/08 chiarisce che la protezione collettiva dei lavoratori debba essere considerata prioritaria rispetto a quella individuale.
Ogni dispositivo di protezione individuale deve essere conforme alle norme del Regolamento Europeo 2016/425 e deve rispettare una serie di caratteristiche e requisiti.
Tra questi, la normativa specifica che i DPI devono essere:
conformi, in possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;
adeguati ai rischi da prevenire, senza rappresentare un rischio maggiore per il lavoratore;
adeguati alle caratteristiche del luogo e dell’attività lavorativa;
ergonomici e funzionali per la salute del lavoratore;
facili da indossare e da togliere nei casi di emergenza;
compatibili tra loro, qualora sia necessario l’utilizzo di più DPI.
É bene precisare che non tutti i dispositivi che hanno una funzione di protezione rientrano nella categoria dei DPI.
Non ne fanno parte ad esempio:
gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi che non sono destinati a proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore;
le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
i dispositivi di protezione individuale utilizzati da forze armate, forze di polizia o dal personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
i materiali sportivi o per l'autodifesa;
gli apparecchi portatili per l’individuazione e la segnalazione dei rischi.
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono suddivisi in 3 categorie, in base al loro grado di protezione.
Ne fanno parte tutti i dispositivi di semplice progettazione che proteggono il lavoratore da danni e rischi di lieve entità.
Si tratta quindi di protezioni destinate a lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi minimi come:
lesioni meccaniche superficiali;
contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
contatto con superfici calde che non superino i 50°C;
lesioni dovute all'esposizione dei raggi solari;
fenomeni atmosferici.
Si tratta dei dispositivi che non rientrano nelle altre due categorie.
Fra i dpi di seconda categoria troviamo ad esempio gli occhiali di protezione, il casco, i guanti, le scarpe da lavoro e tutti i dispositivi che tutelano da eventuali danni fisici durante lo svolgimento della mansione lavorativa.
In quest’ultima categoria troviamo invece i dispositivi che assicurano il massimo livello di protezione per la salute del lavoratore. Hanno lo scopo di proteggerlo da danni gravi, permanenti o dal rischio di morte.
Tra questi troviamo imbracature, elmetti, dispositivi di ancoraggio e autorespiratori.
Secondo quanto previsto nel D.Lgs 81/08, l’utilizzo dei dpi di terza categoria è obbligatorio per alcune attività lavorative, come quelle dei lavori in quota, mentre in altre è discrezione del datore di lavoro o del lavoratore scegliere se utilizzarli.
Inoltre, lo stesso Decreto stabilisce che per utilizzare correttamente questi DPI è fondamentale, e obbligatorio, che i lavoratori ricevano un’adeguata formazione e siano informati su come indossarli, come effettuare la pulizia, la manutenzione, e quando sostituirli.
Un altro modo di classificazione dei DPI è quella di distinguerli per tipologia, ovvero a seconda della parte del corpo che viene protetta. In questo caso si suddividono in dispositivi per:
testa;
udito;
occhi e viso;
vie respiratorie;
mani e braccia;
piedi e gambe;
pelle;
tronco e addome;
intero corpo.
Il datore di lavoro è il soggetto su cui ricade l’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
Gli specifici DPI da utilizzare vengono definiti in fase di valutazione dei rischi e con il coinvolgimento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP - e del Medico Competente.
Le scelte e le motivazioni devono essere poi riportate all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR - aziendale, specificando anche i criteri con cui sono state stabilite.
Ma la scelta e la fornitura non sono gli unici obblighi in carico al datore di lavoro, l’Art. 77 del D.Lgs. 81/08 prevede infatti che esso deve:
individuare le condizioni in cui va utilizzato un DPI, fissando le modalità d’uso e di manutenzione;
fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti;
garantire l’efficienza e le condizioni igieniche dei DPI, provvedendo a tutte le manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie;
destinare ciascun DPI ad uso personale e fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
informare anticipatamente i lavoratori su quali sono i rischi dai quali vengono protetti grazie ai DPI;
garantire una opportuna formazione sul corretto utilizzo dei DPI.
Anche il Preposto alla sicurezza ha un ruolo fondamentale nella gestione operativa dei DPI.
Ha il compito di vigilare i lavoratori sul corretto uso dei dispositivi messi a loro disposizione, e di segnalare al datore di lavoro, o al dirigente, eventuali carenze o difetti degli stessi.
Anche i lavoratori hanno specifici compiti in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, stabiliti dall’art. 78 del D.Lgs. 81/08.
Nello specifico, i lavoratori devono:
partecipare ai programmi di formazione e addestramento, e utilizzare i DPI messi a loro disposizione;
utilizzare correttamente i DPI, avendone cura e non apportando modifiche;
segnalare tempestivamente qualsiasi difetto o malfunzionamento;
seguire le procedure aziendali di riconsegna al termine dell’orario lavorativo.
Ora che hai le principali informazioni sull’utilizzo di questi dispositivi, seguici sui social per rimanere sempre aggiornato sulle tematiche della sicurezza sul lavoro.