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E’ perseguibile penalmente il Datore di lavoro che non provvede alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (obbligo non delegabile da parte del Datore di Lavoro) nel rispetto dei requisiti definiti dall’art. 32 del D.Lgs 81/08.
Lo ha ribadito la recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n° 20682 dl 21/05/2014) che ha respinto il ricorso del legale rappresentante di un srl, condannato in precedenza per le seguenti violazioni del decreto legislativo 81/08:
a) Art. 17, comma 1, lett.b), per avere designato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione una persona priva dei requisiti richiesti dall’art. 32 della medesima legge;
b) Art. 45, comma 1, per avere omesso di classificare l’azienda e di avviare alla specifica formazione i lavoratori designati a compiti di primo soccorso.
La Corte ha confermato che “l'assenza dei requisiti soggettivi necessari rende la designazione inefficace perché incapace di offrire la necessaria e richiesta tutela agli interessi protetti, interessi che coinvolgono il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro e, in ultima istanza, il suo diritto alla salute.”
Di fatto, quindi, la designazione di un RSPP privo delle capacità e requisiti professionali contenuti nel TUS ha invalidato anche corsi effettuati sotto la sua responsabilità.
Il Datore di Lavoro, colpevole, pagherà 5000 euro di ammenda e le spese processuali.