Il Blog di Impresa 8108
La desginazione di un RSPP senza i requisiti previsti dal'Articolo 32 del D. Lgs. 81/08 può portare il datore di lavoro a subire sanzioni penali. La conferma della Corte di Cassazione.
Il datore di lavoro che non provvede alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro - è perseguibile penalmente, nel rispetto dei requisiti definiti dal D. Lgs. 81/08 - Articolo 32.
La mancata designazione di un RSPP è sanzionabile con l’arresto da tre a sei mesi, oppure con un’ammenda che può ammontare dai 2.740 Euro a più di 7.000 Euro.
Lo ha ribadito la recente sentenza della Corte di Cassazione - Sentenza n. 20682 del 21 Maggio 2014 - che ha respinto il ricorso del legale rappresentante di un SRL, condannato in precedenza per le seguenti violazioni del Decreto Legislativo 81/08:
a) Art. 17, comma 1, lett.b), per avere designato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione una persona priva dei requisiti richiesti dall’art. 32 della medesima legge;
b) Art. 45, comma 1, per avere omesso di classificare l’azienda e di avviare alla specifica formazione i lavoratori designati a compiti di primo soccorso.
La Corte ha confermato che “l'assenza dei requisiti soggettivi necessari rende la designazione inefficace perché incapace di offrire la necessaria e richiesta tutela agli interessi protetti, interessi che coinvolgono il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro e, in ultima istanza, il suo diritto alla salute.”
Di fatto, la nomina di un RSPP privo delle capacità e dei requisiti professionali contenuti nel TUS ha invalidato anche i corsi effettuati sotto la sua responsabilità.
Il datore di lavoro, colpevole, pagherà 5.000 Euro di ammenda e le spese processuali.