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Preposto alla Sicurezza: obblighi, formazione e procedura di nomina


Preposto alla Sicurezza: obblighi, formazione e procedura di nomina

Preposto alla Sicurezza sul lavoro: quando è obbligatoria la nomina, cosa fa e che formazione deve avere. Scopri tutto quello che c'è da sapere su questa figura professionale.


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Per garantire la corretta attuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, è fondamentale svolgere un'attività di monitoraggio e sorveglianza delle direttive stabilite.

Non sempre questo compito può essere svolto dal datore di lavoro o dal Responsabile - RSPP - soprattutto se si tratta di realtà aziendali più grandi e complesse.

 

Proprio per supportare le principali figure coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza aziendale, la normativa, ha previsto la figura del preposto alla sicurezza.

Vediamo nel dettaglio quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità, come deve essere nominato e che tipo di formazione deve avere.

 

Chi è il preposto alla sicurezza

Il preposto alla sicurezza è per definizione - Art. 2 del D.Lgs 81/08 - la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa ”.

 

Nell'organizzazione aziendale, è colui che sovrintende e controlla l'attività lavorativa e i lavoratori, garantendo l'applicazione delle direttive ricevute dai dirigenti o dal datore di lavoro.

Il preposto assume quindi un ruolo chiave nel sistema di tutela della sicurezza, avendo il diritto di far valere concretamente le misure di prevenzione e protezione.

Per realizzare tutto ciò, il preposto deve essere messo nella condizione, non solo giuridica e formale, ma anche di fatto, di poter impartire ordini, istruzioni e direttive ai lavoratori. 

Per questo motivo, il ruolo è generalmente ricoperto da figure come capireparto, capisquadra, capiturno.

 

 

È obbligatorio nominare il preposto alla sicurezza?

Ad eccezione di alcuni casi specifici, la nomina del preposto alla sicurezza non è obbligatoria. Rimane una scelta del datore di lavoro, effettuata in base alla tipologia di attività svolta, alle dimensioni e al numero di dipendenti.

 

Per le aziende di piccole dimensioni, la cui attività lavorativa si svolge all'interno di un'unica sede in presenza del datore di lavoro, la sua nomina non è ritenuta necessaria.

Al contrario, in aziende medio grandi in cui risulta più difficile vigilare costantemente sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori, è opportuno - ma non obbligatorio - nominare uno o più preposti.

 

I casi specifici che prevedono la nomina obbligatoria si riferiscono alle seguenti attività, tutte riferite al settore edile:

  • montaggio e smontaggio delle opere provvisorie;

  • costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;

  • lavori di demolizione;

  • lavori in spazi confinati;

  • lavori di installazione di segnaletiche stradali.

 

Chi nomina il preposto?

Se si decide di incaricare ufficialmente un preposto alla sicurezza, il datore di lavoro deve procedere con una specifica lettera di nomina contenente le seguenti informazioni:

  • generalità del preposto;

  • compiti delegati al preposto;

  • attribuzione dei poteri di gestione e controllo necessari allo svolgimento dei compiti;

  • data di nomina - o data certa;

  • firma per accettazione.

 

La lettera di nomina deve essere inserita sia nell’organigramma aziendale che nel DVR -  Documento di Valutazione dei Rischi

 

 

Obblighi e responsabilità del preposto

I compiti e le responsabilità del preposto - art. 19 del D.Lgs 81/08 - sono:

  • sovrintendere e vigilare sui lavoratori, controllando che vengano rispettare le disposizioni e gli obblighi in materia di sicurezza, utilizzati correttamente i DPI e i relativi dispositivi di “protezione collettiva”;

  • verificare che le zone esposte a rischio grave siano accessibili solo a lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata;

  • richiedere l'osservanza delle procedure di emergenza, dando istruzioni ai lavoratori su come abbandonare una zona pericolosa se necessario;

  • informare tempestivamente tutti i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;

  • astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività se persiste una  situazione di pericolo grave e immediato;

  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente tutte le irregolarità riscontrate nei mezzi, nelle attrezzature e nei DPI;

  • fare rapporto al datore di lavoro su ogni condizione di pericolo riscontrata durante l'attività lavorativa;

  • frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza.

 

In caso di violazione degli obblighi e delle responsabilità assegnate, la stessa normativa, ha previsto per il preposto le seguenti sanzioni:

  • arresto da 1 a 3 mesi;

  • ammende da 300 € a 2.000 €, in base alla violazione commessa.

 

La formazione prevista per il preposto

Il datore di lavoro deve assicurare al preposto un'adeguata formazione per poter ricoprire il ruolo.

Oltre al percorso formativo di base sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatorio per tutti i lavoratori - art. 37 del D.Lgs 81/08 - deve essere svolta una formazione specifica della durata minima di 8 ore.

E' previsto inoltre l'obbligo di rinnovare le conoscenze e le competenze ogni 5 anni, tramite opportuni corsi di aggiornamento della durata minima di 6 ore.

 

La Conferenza Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 ha definito la modalità per l'erogazione dei corsi:

  • per il corso preposto, è consentita la modalità e-learning per le prime 5 ore di formazione, da integrare con la formazione in presenza per le restanti 3 ore;

  • il corso di aggiornamento, invece, può essere svolto totalmente in modalità e-learning.

 

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