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La formazione degli addetti all'antincendio: disposizioni, validità e durata


La formazione degli addetti all'antincendio: disposizioni, validità e durata

Cosa prevedono le normative in materia di formazione degli addetti antincendio? Scopri tutto quello che c'è da sapere sul nostro articolo.


Formazione per Addetti Antincendio

 

Tra gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che fanno capo al Datore di lavoro rientrano la valutazione del rischio incendio e la designazione e formazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi.

In questo articolo approfondiremo l’aspetto della formazione degli addetti e il loro ruolo all’interno dell’attività lavorativa.

 

Cosa fa l’addetto antincendio e chi lo nomina

Il lavoratore nominato come addetto antincendio ha il compito di attuare tutte le misure di prevenzione dagli incendi, e di intervenire tempestivamente per identificare e gestire l’emergenza

Durante lo svolgimento dell’attività, inoltre, è incaricato di verificare periodicamente le attrezzature antincendio presenti negli ambienti di lavoro e di segnalare eventuali anomalie.

Il numero degli addetti può variare in base alle caratteristiche dell'azienda e al suo grado di esposizione al rischio incendio - come il numero di lavoratori presenti, la distribuzione e il numero di piani dell’edificio, la presenza di uscite di emergenza.

Come anticipato la nomina dell’addetto antincendio rientra tra gli obblighi in capo al datore di lavoro - Art. 18 del D.Lgs. 81/08 - e viene generalmente effettuata in occasione della riunione periodica.

I lavoratori non possono, se non per un valido motivo, rifiutare l’incarico.

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di fornire, ai lavoratori nominati, un’adeguata formazione di cui ti parleremo nel paragrafo successivo.

Terminato il percorso formativo, la nomina dell’addetto diviene effettiva e il suo nominativo deve essere inserito all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR.

In ogni caso, il datore di lavoro può decidere di svolgere direttamente i compiti per la prevenzione incendi, dando preventiva comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS.

 

Nuova normativa 2022

A settembre 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi Decreti che ridefiniscono le regole per la gestione della sicurezza antincendio, sostituendo definitivamente il precedente D.M. del 10 Marzo 1998.

Il D.M. 2 Settembre 2021, entrato in vigore il 4 Ottobre 2022, contiene importanti novità e fornisce nuove indicazioni per la formazione degli addetti antincendio.

 

Di seguito vi riassumiamo le principali:

  • definiti nuovi requisiti per i docenti che possono svolgere la formazione;

  • indicata una nuova periodicità dei corsi di aggiornamento che diventa quinquennale, e non più triennale come considerata finora;

  • confermata la possibilità di erogare la sola formazione teorica in modalità FAD di tipo sincrono, ossia in videoconferenza;

  • introdotta anche per i corsi a rischio basso l’obbligatorietà della prova pratica;

  • per i corsi di formazione a rischio alto non è più previsto lo svolgimento dell’esame finale presso i Vigili del Fuoco. 

 

Esame finale presso Vigili del Fuoco

 

Come cambia la formazione antincendio

Il Decreto prevede una nuova denominazione per i corsi di formazione, eliminando di fatto la classica suddivisione per categorie di rischio e distinguendoli in tre livelli:

  • Livello 1 - rischio basso;

  • Livello 2 - rischio medio;

  • Livello 3 - rischio alto.

 

La durata della formazione, rimasta invariata rispetto al vecchio D.M., cambia in funzione del livello di rischio di appartenenza dell’attività lavorativa.

 

La validità del corso e dell’attestato antincendio diventa quinquennale, e il personale addetto ha l’obbligo di effettuare uno specifico corso di aggiornamento.

Sempre in relazione al livello di rischio, si distinguono in:

 

È importante precisare che i corsi di formazione già programmati e organizzati secondo le vecchie modalità descritte nel D.M. 10 Marzo 1998 sono ritenuti validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, ovvero entro il 4 Aprile 2023.

Per quanto riguarda invece i corsi di aggiornamento, gli addetti già formati devono provvedere all’aggiornamento entro 5 anni dallo svolgimento del corso di primo rilascio.

Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il corso è stato svolto da più di 5 anni, l’aggiornamento deve essere effettuato entro il 4 Ottobre 2023.

 

Chi può fare formazione antincendio

Il D.M. 2 Settembre 2021 stabilisce specifici requisiti per i docenti che svolgono formazione antincendio.

L’Art. 6 distingue i requisiti suddividendoli in:

  • docenti che effettuano sia la formazione teorica che pratica;

  • docenti per la sola parte teorica.

 

Ai docenti che svolgono sia la parte teorica che pratica del corso è richiesto almeno il diploma di scuola superiore di secondo grado, e il possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • esperienza documentata di almeno 90 ore in materia antincendio;

  • frequenza del corso teorico/pratico di TIPO A erogato dal parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

  • iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno e aver frequentato un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10;

  • aver prestato servizio per almeno 10 anni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

Mentre ai docenti che possono erogare soltanto la formazione teorica è richiesto, oltre al diploma di scuola superiore di secondo grado:

  • esperienza documentata di almeno 90 ore in materia antincendio;

  • frequenza del corso teorico/pratico di TIPO B erogato dal parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

  • iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno; 

  • aver prestato servizio per almeno 10 anni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

 

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