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Protocollo sanitario e cartella di rischio: cosa sono, a cosa servono e da chi vengono elaborati? Cosa prevede il protocollo condiviso Covid-19?
Il protocollo sanitario rappresenta la parte documentale necessaria per gestire ed attuare la sorveglianza sanitaria in azienda.
Quest’ultima è programmata ed attuata grazie a questo protocollo, che infatti, viene chiamato anche Piano sanitario o Piano di sorveglianza sanitaria.
Ogni protocollo sanitario è elaborato sulla base della specifica mansione svolta dal lavoratore e dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro. E’ univoco per ogni azienda e costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.
Nel protocollo è indicata anche la periodicità con cui devono essere effettuati gli accertamenti.
Per determinate mansioni la legislazione prevede delle scadenze fisse, di cui occorre tenere conto nel protocollo, che possono variare su richiesta specifica del medico competente o dell’organo di vigilanza.
Il medico competente ha la responsabilità di definire il protocollo sanitario, in base ai risultati del sopralluogo e della valutazione dei rischi, e di tenerlo costantemente aggiornato, in particolare quando:
vengono effettuati cambiamenti nell’attività lavorativa
viene aggiornata o effettuata una nuova valutazione dei rischi
ci sono cambiamenti dovuti ai risultati della sorveglianza sanitaria.
Deve informare adeguatamente i lavoratori a proposito dei rischi lavorativi a cui sono esposti e dei risultati degli accertamenti sanitari.
Il lavoratore ha l’obbligo di collaborare con il medico e di sottoporsi alle visite, secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate.
Se si ritiene necessario, il datore di lavoro può organizzare degli incontri con i lavoratori per fornire ulteriori chiarimenti.
Come già accennato, il protocollo è l’insieme delle procedure mediche, gli esami e gli accertamenti di laboratorio previsti per i lavoratori e stabiliti dal medico competente.
Questi devono essere svolti per monitorare il loro stato di salute e verificare l’idoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere predisposta una cartella sanitaria e di rischio, in cui sono riportate:
le condizioni psico-fisiche,
i risultati degli accertamenti effettuati,
il grado di idoneità alla mansione svolta.
Il medico competente ha la responsabilità di istituire e aggiornare la cartella, anche se appartiene al datore di lavoro, oltre che di gestirne la custodia.
All’interno sono allegati i risultati delle visite mediche effettuate e le seguenti informazioni:
dati anagrafici del lavoratore dell’azienda
risultati della visita preventiva
reparto e mansione specifica svolta dal lavoratore
fattori di rischio correlati allo svolgimento dell’attività
anamnesi lavorativa, familiare e fisiologica
anamnesi patologica remota e prossima
programma di sorveglianza sanitaria che verrà eseguito
esame obiettivo
accertamenti integrativi e i loro risultati
eventuali provvedimenti disposti al medico
giudizio di idoneità alla mansione
periodicità delle visite
firma del medico competente, del datore di lavoro e del lavoratore.
Le cartelle sanitarie possono essere predisposte sia informato cartaceo che digitale. Devono essere custodite in un luogo concordato tra il datore di lavoro e il medico al momento della nomina dello stesso.
Inoltre, dovranno essere conservate per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
I lavoratori possono richiedere in qualsiasi momento una copia della cartella sanitaria e di rischio, semplicemente inviando una richiesta al medico competente.
Il protocollo sanitario è stato uno strumento essenziale anche in questo periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
A Marzo 2020, il Governo ha infatti istituito un protocollo condiviso in cui sono riportate le misure operative da seguire nei luoghi di lavoro, per cercare di contrastare e contenere la diffusione del virus.
Questo protocollo condiviso è stato integrato più volte negli ultimi mesi. L’ultima il 6 aprile 2021 - divenuta efficace a partire dal 21 maggio. Le aziende quindi devono procedere tenendo conto di quest’ultima versione disponibile.
E’ un protocollo che ha mantenuto natura autonoma rispetto alla materia della sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08. Perciò non ci sono rinvii e riferimenti ad altre norme e documenti.
E’ un documento operativo che, oltre alla valutazione del rischio biologico generico sul possibile contagio da virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro, indica una serie di misure preventive e precauzionali.
Come previsto anche dalla versione del 2020, è confermato che:
la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
il ricorso al lavoro agile o da remoto costituisce lo strumento precauzionale prioritario di distanziamento.
Inoltre, “continueranno a risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure straordinarie finora adottate dal Governo, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.”
Infine, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, le disposizioni sono state aggiornate in considerazione delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili.
In particolare, si richiama il ruolo del medico competente nella tutela dei lavoratori fragili e nella proposta di adozione di strategie di testing e screening.
Ma la modifica più rilevante riguarda la riammissione al lavoro dei lavoratori positivi e ospedalizzati. E’ espressamente previsto che il rientro di questi lavoratori possa essere consentito solo dopo una visita del medico competente, per verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione e valutare specifici elementi di rischiosità.
Per avere una visione completa, ti consigliamo di leggere interamente il protocollo condiviso aggiornato.
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