Il Blog di Impresa 8108
La Corte di Cassazione è tornata ad esprimere il proprio giudizio in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. I fatti risalgono a marzo del 2000 quando, all’interno di un cantiere realizzato per l’esecuzione di lavori di sbancamento e sistemazione dell’area urbana e di ampliamento della sede stradale, è avvenuto un infortunio mortale.
Nella fattispecie, un operaio alla guida di un autocarro munito di braccio gru a cui era legata una catasta di tavole di legno, in seguito all’improvvisa inclinazione del mezzo, è stato scaraventato all’esterno dello stesso e travolto dalla caduta del materiale trasportato.
A causare il parziale smottamento del ciglio della strada su cui era collocato l’autocarro è stata sia la mancata predisposizione di strutture di sostegno dello sbancamento, sia l'eccessivo carico portato dal braccio meccanico della gru posizionato verso l'interno dello scavo.
In seguito alle prove e agli accertamenti emersi durante i vari gradi di giudizio, la Cassazione, con la Sentenza n° 30235, ha ritenuto responsabile il Datore di Lavoro della morte dell’operaio.
L’operaio, infatti, aveva ricevuto solamente istruzioni verbali da parte di un collega, senza nessuna formazione specifica sull’utilizzo della macchina.
La Sentenza stabilisce che "in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge".
Questa sentenza ha messo in luce l'importanza della formazione dei lavoratori per garantire la sicurezza sul posto di lavoro. In particolare, la sentenza ha stabilito che i corsi di formazione generici non sono sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori e che, al contrario, è necessario fornire ai lavoratori una formazione specifica in base alle mansioni che essi svolgono all'interno dell'azienda.
Questo perché solo attraverso una formazione mirata e specifica i lavoratori possono acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per prevenire gli infortuni sul lavoro e garantire la loro sicurezza.
Viene così nuovamente ribadito il concetto per il quale la formazione specifica del lavoratore non deve essere mai considerata assolta attraverso istruzioni verbali, né è sostituibile da istruzioni scritte poste a bordo del mezzo; sono obbligatori, invece, corsi di formazione - art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 - strutturati secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente ed erogati da soggetti autorizzati.