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Scopri la nuova patente a punti per il settore edile in Italia: come funziona, le sanzioni e le opportunità per migliorare la sicurezza nei cantieri.
Il settore edile in Italia ha attraversato un periodo di significativa crescita negli ultimi anni, coinvolgendo circa 500.000 imprese e quasi un milione e mezzo di lavoratori.
Tuttavia, questa espansione ha anche portato alla luce un aspetto preoccupante: l'edilizia rimane il settore più critico in termini di infortuni e decessi sul lavoro.
Secondo l’ultimo report dell'INAIL, solo nel 2023 in Italia ci sono stati 1.041 decessi sul posto di lavoro, con un aumento dell'1,1% rispetto all'anno precedente. Di questi, 150 si sono verificati nel settore edile e sui cantieri, rappresentando il 15% del totale.
Questa allarmante statistica ha spinto il Governo italiano a intervenire per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro del comparto edilizio.
La soluzione individuata è l'introduzione della patente a punti, un nuovo strumento che mira a incentivare comportamenti responsabili e il rispetto delle normative da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri.
La patente a punti nel settore delle costruzioni e dell'edilizia, è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi basato sull'assegnazione e sulla decurtazione di crediti, al fine di garantire il rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questa nuova misura diventerà obbligatoria a partire dal 1° Ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano all'interno dei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'Articolo 89 del Testo Unico sulla Sicurezza.
Al momento del rilascio della patente, le imprese e i lavoratori autonomi del settore edile ricevono un punteggio iniziale di 30 crediti.
Tuttavia, questo punteggio potrà subire delle decurtazioni in base alle violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro accertate, e ai provvedimenti definitivi emessi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi.
Le decurtazioni variano in base alla gravità delle infrazioni commesse e possono andare da 1 a 20 crediti, come riportato nella tabella allegata al Decreto Legge 19/2024.
Fattispecie di Violazione | Decurtazione |
Omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi | 5 crediti |
Omessa elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione | 3 crediti |
Omessa formazione e addestramento | 2 crediti |
Omessa costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione o nomina del relativo responsabile | 3 crediti |
Omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza | 3 crediti |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 crediti |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 crediti |
Mancata installazione delle armature di sostegno | 2 crediti |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 crediti |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 crediti |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 crediti |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 crediti |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 credito |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’Articolo 28 | 3 crediti |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 crediti |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 crediti |
Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 crediti |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 crediti |
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 crediti |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento | 1 credito |
Condotta sanzionata ai sensi dell’Articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 credito |
Condotta sanzionata ai sensi dell’Articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 crediti |
Condotta sanzionata ai sensi dell’Articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 crediti |
Condotta sanzionata ai sensi dell’Articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 credito |
Infortunio con Inabilità Temporanea Assoluta oltre 60 giorni | 5 crediti |
Infortunio con Inabilità Permanente Parziale | 8 crediti |
Infortunio con Inabilità Permanente Assoluta | 15 crediti |
Infortunio Mortale di Lavoratore Dipendente | 20 crediti |
Malattia professionale di Lavoratore Dipendente | 10 crediti |
Nei casi di infortuni gravi che causano morte o inabilità permanente del lavoratore, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può inoltre sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.
Per poter operare legalmente all'interno dei cantieri, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno mantenere un punteggio residuo di almeno 15 crediti.
In caso contrario, verrà applicata una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 Euro, oltre all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.
Le imprese che, al momento della decurtazione dei crediti, sono impegnate nella realizzazione di un lavoro nell'ambito di un contratto di appalto o subappalto, potranno comunque portare a termine l'attività in corso, a prescindere dal punteggio residuo sulla patente.
La patente a punti per i cantieri edili è stata introdotta dal Decreto Legge 19/2024 - noto come "Decreto PNRR 4" - che ha modificato l'Articolo 27 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, relativo al "Sistema di Qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi tramite Crediti".
Questa nuova misura si inserisce in un contesto normativo più ampio, volto a rafforzare l'attività di vigilanza e il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto nel settore edile, dove si registrano ancora troppi incidenti gravi e mortali.
Le imprese e i lavoratori autonomi potranno richiedere la patente a punti per l’edilizia tramite il Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il documento, rilasciato in formato digitale, sarà emesso previa verifica dei requisiti necessari da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
Adempimento degli obblighi formativi per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori
Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC - valido
Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR
Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale - DURF
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
In fase di prima applicazione, è possibile inviare una dichiarazione sostitutiva tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, utilizzando il modello allegato alla Circolare INL 4/2024.
La richiesta può essere inoltrata direttamente dall’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un consulente in possesso di delega operativa.
In attesa del rilascio della patente, imprese e lavoratori autonomi possono comunque svolgere le attività nei cantieri, salvo diversa comunicazione.
Nel caso in cui l'impresa o il lavoratore autonomo subisca delle decurtazioni di crediti dalla propria patente, sarà possibile recuperarli attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione sulla sicurezza.
Ogni corso permetterà di acquisire 5 crediti, fino a un massimo di 15 crediti recuperabili.
Non sono soggette all'obbligo le imprese che già possiedono l'attestazione di qualificazione SOA - Società Organismi di Attestazione - in classifica pari o superiore alla III.
Inoltre, sono esenti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale all'interno dei cantieri.
L'introduzione della patente a punti nel settore edile rappresenta un passo avanti nella tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia.
Sebbene la misura non sia esente da critiche, l'obiettivo è quello di incentivare un approccio più responsabile e consapevole da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, contribuendo a ridurre il numero di incidenti e decessi sui cantieri.