Il Blog di Impresa 8108
Cosa si intende per lavori in quota? Quali sono i rischi? Cosa prevede la normativa e quali sono gli obblighi sulla formazione? Scopri tutto quello che c’è da sapere sulla nostra mini guida.
I dati statistici elaborati dall’Inail mostrano, che quasi un terzo degli infortuni mortali sul lavoro sono da attribuire a cadute dall’alto.
Quello dell’edilizia è infatti il settore dove i lavoratori vengono maggiormente esposti a situazioni di pericolo.
Per questo il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/08 - e nello specifico il Titolo IV Capo II, ha fornito precise indicazioni per la prevenzione di questi infortuni analizzando nel dettaglio rischi, norme e obblighi.
L’Art. 107 definisce i Lavori in Quota come “tutte quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza maggiore di 2 m rispetto ad un piano stabile”.
Ma analizziamo meglio nel dettaglio come funziona un’attività lavorativa in quota.
Come anticipato, sono considerati lavori in quota quei lavori eseguiti ad altezze superiori ai 2 metri.
La distanza dal suolo per cui valutare il rischio, va calcolata in riferimento all'altezza dove viene eseguito il lavoro - terreno, pavimento, tetto, ponteggi - e non al piano di calpestio del lavoratore.
Tra le principali attività lavorative considerate lavori in quota e soggette a valutazione dei rischi, rientrano:
lavori edili o di ingegneria civile;
lavori di manutenzione, riparazione, trasformazione o rinnovamento;
lavori di demolizione o smantellamento;
lavori di installazione di impianti e linee elettriche;
lavori che prevedono scavi a profondità superiore ai 2 metri;
montaggio e smontaggio di prefabbricati.
L’attività lavorativa in quota espone i lavoratori a rischi che possono essere causati sia dall’altezza sia dalla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza.
Essi possono provocare gravi danni alla salute del lavoratore e, nei casi peggiori, portare alle morte.
Una corretta valutazione dei rischi per i lavori in quota deve partire dall’individuazione di tutti i possibili rischi ai quali i lavoratori possono andare incontro.
Tra questi troviamo le seguenti tipologie:
caduta dall’alto, dovuta alla perdita d’equilibrio all’assenza di adeguate misure di sicurezza.
Sospensione inerte del corpo, si ha quando il lavoratore rimane sospeso per lungo tempo in seguito alla perdita di conoscenza dovuta ad una caduta o ad uno scivolamento. In questi casi è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa il prima possibile, per evitare il peggioramento delle funzioni vitali.
Effetto pendolo, dovuto al movimento oscillatorio incontrollato del corpo legato ad un punto di ancoraggio. Può causare l’urto del lavoratore contro un ostacolo.
Urti o lesioni di vario genere, come impatti, tagli o schiacciamenti dovuti alla caduta di masse durante il trasporto con mezzi edili.
La valutazione dei rischi deve essere conservata all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR a cui fa riferimento l’attività.
Il DVR è uno dei documenti obbligatori per la sicurezza sul lavoro, fondamentale anche per stabilire e adottare misure e interventi di emergenza.
I lavori in quota devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza adeguate, e per questo è necessario utilizzare attrezzature e dispositivi idonei.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di scegliere i dispositivi più adeguati per garantire condizioni di lavoro sicure, facendo riferimento ai due criteri definiti dall’Art. 111:
dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale - DPI;
scegliere attrezzature di lavoro in base alla natura dei lavori da eseguire.
Nelle misure di protezione collettiva rientrano tutti i sistemi che cercano di eliminare il problema alla fonte e quindi l’esposizione al rischio del lavoratore.
I Dispositivi di Protezione Collettiva - DPC - da impiegare sui luoghi di lavoro in cui esiste il rischio di caduta dall’alto, sono suddivisibili in:
parapetti, che impediscono la caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro piane ed inclinate;
reti di sicurezza, che impediscono e/o riducono gli effetti della caduta dall’alto del lavoratore;
sistemi combinati, ovvero parapetti e reti di sicurezza integrati fra loro. Devono essere utilizzati se le singole protezioni non eliminano o riducono il rischio ad un livello accettabile.
Come visto precedentemente, qualora non sia stato possibile eliminare tutti i rischi tramite misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino in aggiunta idonei DPI anticaduta.
I DPI anticaduta rientrano nei dispositivi di 3° categoria, e hanno come obiettivo quello di ridurre il danno in caso di caduta. Tra i principali DPI anticaduta troviamo:
assorbitori di energia;
connettori;
dispositivi di ancoraggio;
cordini;
dispositivi retrattili;
linee vita flessibili o rigide;
imbracature.
Tutti i DPI di 3° Categoria devono essere in possesso della Conformità CE, dell’attestato di certificazione CE rilasciato dall’organo notificante ed essere sottoposti a controllo secondo le indicazioni del produttore.
Inoltre, i lavoratori che li utilizzano devono ricevere una specifica formazione sull’uso corretto degli stessi.
La normativa di riferimento da tenere in considerazione, per chi effettua lavori in quota, è il Titolo IV Capo II del D.Lgs 81/08.
Nello specifico l’Art. 111 ha disciplinato quali sono gli obblighi in carico al datore di lavoro, stabilendo che esso deve:
scegliere il sistema di accesso più idoneo all'area di lavoro temporanea in quota, considerando la frequenza della circolazione, il dislivello e la durata dell'impiego;
prevedere l’utilizzo di una scala a pioli sul luogo di lavoro in quota, nei casi in cui non sia possibile utilizzare dispositivi più sicuri;
predisporre sistemi di accesso e posizionamento tramite funi alle quali il lavoratore deve sostenersi, e solo quando non è possibile svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
individuare le misure da attuare per ridurre al minimo i rischi per i lavoratori, installando dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto;
vietare lo svolgimento dei lavori in quota se le condizioni meteorologiche mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
vietare ai lavoratori addetti l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a nominare il medico competente e far sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria, secondo quanto stabilito in fase di valutazione dei rischi.
Il medico competente si occuperà di elaborare il protocollo sanitario, in cui saranno indicati gli esami clinici e strumentali a cui ogni lavoratore dovrà essere sottoposto.
Oltre agli obblighi del datore di lavoro, il Capo II ha illustrato quali sono le disposizioni di carattere generale, precisando che:
nei cantieri deve essere garantita la viabilità delle persone e dei veicoli;
il cantiere deve essere dotato di recinzione per impedire l’accesso ai non addetti ai lavori;
deve essere impedito il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree con l’utilizzo di barriere.
Garantire la formazione degli addetti ai lavori in quota rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro.
Quando l’attività lavorativa lo richiede, deve fornire una preparazione adeguata e mirata alle operazioni previste, soprattutto in materia di procedure di salvataggio. La formazione in particolare deve riguardare:
tecniche operative ed uso dei dispositivi necessari;
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, comprese caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
elementi di primo soccorso;
rischi oggettivi e misure di prevenzione e protezione;
procedure di salvataggio.
L’attestato di formazione e il relativo patentino conseguiti dal lavoratore devono essere aggiornati ogni 5anni attraverso uno specifico corso di aggiornamento.
Ora che hai tutte le principali informazioni su questa tipologia di lavori, seguici sui social per rimanere sempre aggiornato sulle tematiche della sicurezza sul lavoro.