Il Blog di Impresa 8108
Il Regolamento Europeo 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale - DPI - pubblicato in Gazzetta Europea il 31 marzo 2016, ha normato la libera circolazione dei dispositivi di protezione individuale nel mercato europeo, definendo i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.
Il Regolamento si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, esclusi quelli progettati per le forze armate, per l'uso privato e l’autodifesa.
Il Regolamento UE 2016/425 che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE, individua innanzitutto dei requisiti di processo. Il fabbricante dovrà effettuare una valutazione preliminare dei rischi da cui deve proteggere il DPI. Sulla base di questa, dovrà poi progettarlo e fabbricarlo.
I DPI dovranno rispettare anche requisiti di carattere generale come ergonomia ed innocuità, che consentano al lavoratore di svolgere facilmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo del miglior livello di protezione possibile in assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo.
Il Regolamento UE 2016/425 non entra in contrasto con il diritto degli Stati Membri di legiferare relativamente all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato europeo in conformità col nuovo Regolamento.
In occasione, poi, di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al nuovo regolamento, ma un'indicazione visibile dovrà specificare chiaramente che il DPI non è conforme al nuovo regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.
Durante queste dimostrazioni, devono pertanto essere adottate precauzioni adeguate per salvaguardare la sicurezza delle persone.