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Come funziona il Regime Forfettario 2025: requisiti di accesso, tassazione flat tax sul reddito, e coefficienti di redditività per codice ateco.
La nuova Legge di Bilancio ha introdotto il Regime Forfettario 2025, confermando questo regime fiscale agevolato per le partite IVA individuali che possono beneficiare di importanti semplificazioni fiscali e contabili.
Le novità introdotte per il Regime Forfettario 2025 mantengono sostanzialmente invariata la struttura del regime agevolato rispetto all'anno precedente.
In questa guida completa, analizzeremo nel dettaglio il funzionamento del regime forfettario 2025, i requisiti di accesso e le cause di esclusione, la tassazione flat tax applicata al reddito imponibile, nonché gli obblighi e gli esoneri previsti per le partite IVA che aderiscono a questo regime agevolato.
Nel Regime Forfettario 2025, la soglia di ricavi come requisito di accesso rimane invariata. Potrai accedere al regime agevolato, e mantenerlo, se il fatturato annuo non supera gli 85.000 Euro.
Per quanto riguarda le cause di esclusione, la Legge di Bilancio ha confermato il limite per evitare l’esclusione immediata dal Regime agevolato.
La cessazione dal Regime Forfettario si verifica nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano i 100.000 Euro, con conseguente applicazione dell'IVA dalle operazioni che determinano il superamento di tale soglia.
Per una comprensione più dettagliata analizziamo i due periodi di imposta.
Cosa è previsto per il periodo d’imposta 2024?
Con ricavi tra 0 e 85.000 Euro, si mantiene il Regime Forfettario.
Superando gli 85.000 Euro, si esce dal Regime Forfettario nel 2025.
Cosa è previsto per il periodo d’imposta 2025?
Con ricavi tra 0 e 85.000 Euro, si resta nel Regime Forfettario.
Se i ricavi superano gli 85.000 Euro ma rimangono sotto i 100.000, il contribuente potrà mantenere il Regime Forfettario fino al termine del 2025, dovendo poi passare al regime ordinario dall'anno successivo.
Nel caso di superamento della soglia di 100.000 Euro, l'uscita dal Regime Forfettario è immediata e si applica già nel corso del 2025.
Anche nel 2025 restano confermate le cause di esclusione, e non possono rientrare nel Regime Forfettario:
soggetti non residenti in Italia;
professionisti che nel 2024 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato - ad esempio da pensione - superiori a 35 mila Euro. Questa soglia è stata innalzata dalla Legge di Bilancio 2025. Se il rapporto di lavoro è cessato prima del 31 dicembre 2024, l’esclusione non si applica.
Professionisti che nel 2024 hanno sostenuto spese per collaboratori o dipendenti superiori a 20.000 Euro.
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari - ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi - 22 dicembre 1986, n. 917 - contemporaneamente all’attività svolta con partita IVA.
Soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, Srl o associazioni in partecipazione, le quali svolgono attività economiche riconducibili a quelle dell’esercente attività d’impresa, arti o professioni. Questa causa di esclusione non si applica se la società non deduce fiscalmente i costi relativi alle fatture emesse dal soggetto in regime forfettario.
Per contrastare le "false partite IVA", le persone fisiche che esercitano un'attività prevalente - con un fatturato superiore al 50% - non possono accedere al Regime Forfettario nei seguenti casi:
per datori di lavoro con cui sono in corso o sono stati intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d’imposta precedenti;
per soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, ai suddetti datori di lavoro.
Tuttavia, con l'entrata in vigore il 12 Gennaio 2025 della Legge 203/2024, sono previste alcune eccezioni:
- Liberi professionisti iscritti ad albi o registri possono accedere al regime forfettario se lavorano per datori di lavoro con oltre 250 dipendenti, a condizione che:
vi sia un contratto subordinato a tempo parziale (40%-50% del tempo pieno) e indeterminato;
il domicilio professionale sia distinto da quello del datore di lavoro.
- Autonomi non iscritti ad albi possono accedere al regime se operano nel rispetto delle modalità previste dai contratti di prossimità.
In entrambi i casi, i contratti devono essere certificati e non deve esserci sovrapposizione tra le prestazioni di lavoro subordinato e autonomo riguardo all'oggetto, alle modalità di lavoro, e agli orari.
Anche nel 2025, il Regime Forfettario rimane l'opzione preferenziale rispetto al regime ordinario per l'avvio o la gestione di attività imprenditoriali o professionali, purché vengano rispettati determinati requisiti specifici.
Chi sta avviando un'attività è tenuto a darne comunicazione attraverso la dichiarazione di inizio attività - modello AA9/12 - richiesta unicamente per finalità anagrafiche.
Se tale comunicazione non viene effettuata, è comunque possibile aderire al Regime Forfettario successivamente, ma questo comporterà una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 Euro.
L'uscita dal regime agevolato può avvenire:
per scelta volontaria, con vincolo triennale. Se possiedi i requisiti per il regime forfettario, puoi optare per non utilizzarlo o abbandonarlo, passando al regime ordinario. Tale decisione ha validità minima triennale e si rinnova automaticamente ogni anno, fino a quando persiste l'applicazione del regime ordinario.
per disposizione di legge, qualora vengano meno i requisiti necessari o si verifichi una causa di esclusione.
La soglia massima di ricavi annui di 85.000 Euro nel Regime Forfettario 2025 è fissata indipendentemente dal Codice Ateco dell'attività.
La tassazione, con imposta sostitutiva prevista, si applica al reddito imponibile, ottenuto moltiplicando il fatturato realizzato per il coefficiente di redditività.
Questo coefficiente varia in base al Codice Ateco associato alla partita IVA.
Qui di seguito sono elencati i valori del coefficiente di redditività per ciascuna tipologia di attività.
Industrie alimentari e delle bevande - Codice Ateco 10 - 11 - coefficiente di redditività al 40%;
Commercio all’ingrosso e al dettaglio - Codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9 - coefficiente di redditività al 40%;
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande - Codice Ateco 47.81 - coefficiente di redditività al 40%;
Commercio ambulante di altri prodotti - Codice Ateco 47.82 - 47.8 - coefficiente di redditività al 54%;
Costruzioni e attività immobiliari - Codice Ateco 41 - 42 - 43 - 68 - coefficiente di redditività pari a 86%;
Intermediari del commercio - Codice Ateco 46.1 - coefficiente di redditività al 62%;
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - Codice Ateco 55 - 56 - coefficiente di redditività al 40%;
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi - Codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88 - coefficiente di redditività al 78%;
Altre attività economiche - Codice Ateco da 1 a 9, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - coefficiente di redditività al 67%.
Se eserciti più attività con codici Ateco differenti, la soglia del limite massimo del fatturato per poter accedere e mantenere il Regime Forfettario viene calcolata come somma di ricavi o compensi di tutte le attività svolte.
Rispetto alle partite IVA in regime ordinario, dove le imposte variano dal 23% al 41%, Regime Forfettario 2025 conferma la tassazione agevolata al 15%.
In particolare, dopo aver determinato il reddito imponibile della tua attività, vengono detratti i contributi previdenziali versati e si applica un'imposta sostitutiva - flat tax - del 15%, che sostituisce Irpef, addizionali e IRAP.
Per le partite IVA che adottano il Regime Forfettario nel 2025, è ancora prevista un'ulteriore agevolazione, riservata a start-up e professionisti under 35.
Questi soggetti possono beneficiare di una flat tax al 5% per i primi 5 anni di attività.
Nel dettaglio, per accedere alla tassazione agevolata al 5%, è necessario rispettare i seguenti requisiti specifici:
essere un nuovo contribuente, non avendo esercitato attività d'impresa nei 3 anni antecedenti l'avvio della startup;
l'attività non deve costituire una prosecuzione di un'attività precedentemente svolta come lavoratore autonomo o dipendente, fatta eccezione per il periodo di pratica obbligatoria ai fini professionali;
nel caso di prosecuzione dell'attività di un altro soggetto, ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente non devono superare i limiti stabiliti dalla classificazione ATECO per l'attività specifica.
Dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti in Regime Forfettario sono obbligati a emettere fattura elettronica, ad eccezione degli operatori sanitari che forniscono prestazioni a persone fisiche, indipendentemente dal fatturato.
Restano esclusi anche i soggetti non residenti o fiscalmente stabiliti al di fuori dell'Italia.
Una novità importante riguarda la possibilità di emettere fatture elettroniche semplificate senza limiti di importo, rendendo la gestione amministrativa più facile anche per operazioni superiori a 400 Euro.
Inoltre, i termini per l’emissione delle fatture restano gli stessi previsti per gli altri contribuenti.
Fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Fattura elettronica differita: entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione.
In caso di invio tardivo, si applicano sanzioni che vanno dal 5% al 10% dell’imposta sui corrispettivi non documentati o non registrati.
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