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La nuova Legge di Bilancio 2023, all’art. 1 comma 54, ha introdotto importanti novità sul Regime Forfettario 2023, dedicato alle partite IVA individuali che vogliono usufruire di semplificazioni fiscali e contabili aderendo ad un regime fiscale agevolato.
Di seguito riportiamo come funziona il Regime Forfettario 2023 nel dettaglio, la nuova soglia di reddito, la modalità di accesso e di esclusione, la tassazione flat tax sul reddito imponibile, i coefficienti di redditività per codice ateco.
L’art. 1, comma 54, lett. a) alza la soglia di ricavi che rientra nei requisiti di accesso al Regime Forfettario 2023: potrai rientrare nel regime agevolato se il fatturato dell’anno precedente non supera gli 85.000 euro.
Ricordiamo che il limite di ricavo annuo per accedere al regime forfettario 2022 era fissato a 65.000 euro.
Relativamente alle cause di esclusione, la nuova Legge di Bilancio introduce un nuovo limite per non subire una esclusione immediata dal Regime agevolato. L’art. 1, comma 54, lett. b) cita:
“Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”
Per maggiore chiarezza, sul periodo d’imposta 2022, si potrà far fronte a due differenti situazioni.
I ricavi conseguiti nel 2022 sono compresi tra 0 e 85.000 euro: il contribuente resta nel Regime Forfettario.
I ricavi conseguiti nel 2022 superano gli 85.000 euro: il contribuente esce dal Regime Forfettario nel 2023.
Sul periodo di imposta 2023, invece, il contribuente potrà avere:
ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro: resta nel regime forfettario;
ricavi superiori a 85.000 euro ma inferiori a 100.000: resta nel regime forfettario nel 2023 ma esce dal Regime agevolato a partire dal 2024;
ricavi superiori a 100.000 euro: il contribuente esce dal regime forfettario già nel 2023.
Ricordiamo che anche per il 2023, non possono rientrare nel Regime forfettario:
soggetti non residenti in Italia;
professionisti che nel 2022 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato - ad esempio da pensione - superiori a 30 mila euro. Se il rapporto di lavoro subordinato fosse cessato prima del 31 dicembre 2022, tale esclusione non trova applicazione;
professionisti che nel 2022 hanno sostenuto spese per il personale - collaboratori e dipendenti - superiori a 20 mila euro;
esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano a società di persone, associazioni, o imprese familiari - di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917) - contemporaneamente all’esercizio dell’attività in partita IVA;
soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Questa causa di esclusione non opera se la società non deduce fiscalmente i costi corrispondenti alle fatture emesse nei suoi confronti dal soggetto in regime forfettario.
Con finalità antielusive, contro le “false partite iva”, non possono accedere al regime forfettario 2023 anche le persone fisiche che esercitino attività prevalente (con fatturato superiore al 50%):
per datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due precedenti periodi d’imposta;
per soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Il Regime Forfettario 2023 resta l'unica alternativa al regime ordinario per iniziare o svolgere attività d'impresa o lavoro autonomo, di arte o professione, se in possesso di determinati requisiti.
Chi sta avviando l'attività è obbligato a darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), richiesta unicamente ai fini anagrafici.
In caso contrario, è possibile accedere al regime forfettario successivamente pagando una sanzione amministrativa da 250 a 2 mila Euro.
L’adesione al Regime Forfettario agevolato decade:
per opzione, con vincolo triennale. Se hai i requisiti per accedere al Regime forfettario, puoi scegliere di non applicarlo o di uscirne, aderendo al regime ordinario. Questa scelta è valida per almeno un triennio e si rinnova tacitamente ogni anno, finché resta la concreta applicazione del regime ordinario.
per legge, se non hai più uno dei requisiti richiesti o si verifica una delle cause di esclusione.
La soglia di ricavo annuo massimo di 85 mila euro è prevista indipendentemente dal Codice Ateco dell’attività.
La tassazione con imposta sostitutiva prevista dal Regime Forfettario 2023 si applica al reddito imponibile, risultante dal prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività.
Quest’ultimo varia in funzione del Codice Ateco con cui la partita IVA è stata aperta. Di seguito trovi l’elenco dei valori del coefficiente di redditività per ogni tipologia di attività:
Industrie alimentari e delle bevande - Codice Ateco 10 - 11 - coefficiente di redditività al 40%;
Commercio all’ingrosso e al dettaglio - Codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9 - coefficiente di redditività al 40%;
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande - Codice Ateco 47.81 - coefficiente di redditività al 40%;
Commercio ambulante di altri prodotti - Codice Ateco 47.82 - 47.8 - coefficiente di redditività al 54%;
Costruzioni e attività immobiliari - Codice Ateco 41 - 42 - 43 - 68 - coefficiente di redditività pari a 86%;
Intermediari del commercio - Codice Ateco 46.1 - coefficiente di redditività al 62%;
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - Codice Ateco 55 - 56 - coefficiente di redditività al 40%;
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi - Codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88 - coefficiente di redditività al 78%;
Altre attività economiche - Codice Ateco da 1 a 9, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - coefficiente di redditività al 67%.
Se eserciti più attività con codici Ateco differenti, la soglia del limite massimo del fatturato per poter accedere e mantenere il regime forfettario 2023 viene calcolata come somma di ricavi o compensi di tutte le attività svolte.
Rispetto alle partita IVA in regime ordinario, in cui le imposte variano dal 23% al 41%, la tassazione del Regime Forfettario 2023 resta al 15%.
Nello specifico, individuato il reddito imponibile per la tua attività, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati e si applica un’imposta flat tax pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.
È ancora garantita un’ulteriore agevolazione per le partite IVA con Regime Forfettario aperte nel 2023, riservata a start-up e professionisti under 35, che possono godere di una flat tax al 5% per i primi 5 anni di attività.
Nello specifico, ci sono altri requisiti da rispettare per accedere alla tassazione al 5%:
essere un nuovo contribuente, ovvero aver effettuato nessuna attività d'impresa nei 3 anni precedenti all'apertura della startup;
la nuova attività non può essere una prosecuzione di attività svolta precedentemente come lavoratore autonomo o dipendente. Fanno eccezione le attività svolte come periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio della professione;
la quota di ricavi e compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, non deve aver superato i limiti previsti dalla classificazione ATECO per l'attività specifica, se prosegui l’attività di un altro soggetto.
I contribuenti con fatturato superiore a 25.000 euro dovranno emettere fatture elettroniche; per quelli con fatturato inferiore a 25.000 euro, non c’è un obbligo per il 2023.
A partire dal 1 gennaio 2024, la fattura cartacea sarà dismessa, con conseguente obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dal fatturato.
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