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Regime Forfettario 2024 - La guida completa


Regime Forfettario 2024 - La guida completa

Come funziona il Regime Forfettario 2024: requisiti di accesso, la tassazione flat tax sul reddito, i coefficienti di redditività per codice ateco.

 



 

La nuova Legge di Bilancio ha confermato il Regime Forfettario 2023, un regime fiscale agevolato, applicabile alle partite IVA individuali che possono usufruire di semplificazioni fiscali e contabili.

Non ci sono particolari modifiche di funzionamento rispetto al Regime Forfettario 2023.

Di seguito, riportiamo come funziona il Regime Forfettario 2024 nel dettaglio, la modalità di accesso e di esclusione, la tassazione flat tax sul reddito imponibile, e quali sono obblighi ed esoneri per le partite IVA nel regime agevolato in questo nuovo anno.

 

Come funziona il Regime forfettario 2024

Soglia di reddito e cause di esclusione

Nel Regime Forfettario 2024, la soglia di ricavi come requisito di accesso rimane invariata. Potrai accedere al regime agevolato, e mantenerlo, se il fatturato annuo non supera gli 85.000 Euro.

Per quanto riguarda le cause di esclusione, la Legge di Bilancio ha confermato il limite per evitare una esclusione immediata dal Regime agevolato. 

La cessazione del regime forfettario avviene nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 100.000 Euro. In questo caso, è prevista l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite.

 

Per una comprensione più dettagliata, considerando il periodo d'imposta 2023, si delineano due diverse situazioni.

  • Se i ricavi ottenuti nel 2023 sono compresi tra 0 e 85.000 Euro, il contribuente mantiene il Regime Forfettario.

  • Nel caso in cui i ricavi del 2023 superino gli 85.000 Euro, il contribuente esce dal Regime Forfettario nel 2024.

 

Per il periodo d'imposta 2024, le possibili situazioni per il contribuente sono le seguenti.

  • Se i ricavi sono compresi tra 0 e 85.000 Euro, il contribuente resta nel regime forfettario.

  • Se i ricavi sono superiori a 85.000 Euro ma inferiori a 100.000, il contribuente mantiene il regime forfettario nel 2024, ma esce dal Regime agevolato a partire dal 2025.

  • Se i ricavi sono superiori a 100.000 Euro, il contribuente esce dal regime forfettario già nel 2024.

 

Ricordiamo che anche per il 2024 non possono rientrare nel Regime forfettario:

  1. soggetti non residenti in Italia;

  2. professionisti che nel 2023 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato - ad esempio da pensione - superiori a 30 mila euro. Se il rapporto di lavoro subordinato fosse cessato prima del 31 dicembre 2023, tale esclusione non trova applicazione;

  3. professionisti che nel 2023 hanno sostenuto spese per il personale - collaboratori e dipendenti - superiori a 20 mila euro;

  4. esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano a società di persone, associazioni, o imprese familiari - di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917) - contemporaneamente all’esercizio dell’attività in partita IVA;

  5. soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Questa causa di esclusione non opera se la società non deduce fiscalmente i costi corrispondenti alle fatture emesse nei suoi confronti dal soggetto in regime forfettario.

 

In un'ottica antielusiva, al fine di contrastare le "false partite IVA", le persone fisiche che esercitano un'attività prevalente - con un fatturato superiore al 50% - non possono accedere al regime forfettario 2024 nei seguenti casi:

  • per datori di lavoro con i quali sono in corso o sono stati intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d'imposta precedenti;

  • per soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 

Modalità di accesso e di uscita

Il Regime Forfettario 2024 continua a essere l'opzione esclusiva rispetto al regime ordinario per avviare o gestire attività d'impresa o lavoro autonomo, di arte o professione, a condizione di soddisfare specifici requisiti.

Chi sta avviando un'attività è tenuto a darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività - modello AA9/12 - richiesta esclusivamente per scopi anagrafici. 

In assenza di tale comunicazione, è ancora possibile aderire al regime forfettario in un secondo momento, ma ciò comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, che varia da 250 a 2.000 Euro.

L’adesione al Regime Forfettario agevolato decade:

  • per opzione, con vincolo triennale. Se hai i requisiti per accedere al Regime forfettario, puoi scegliere di non applicarlo o di uscirne, aderendo al regime ordinario. Questa scelta è valida per almeno un triennio e si rinnova tacitamente ogni anno, finché resta la concreta applicazione del regime ordinario.

  • per legge, se non hai più uno dei requisiti richiesti o si verifica una delle cause di esclusione.

 

 

Calcolo reddito imponibile e coefficienti di reddito per ciascun codice Ateco

La soglia di ricavo annuo massimo di 85.000 Euro nel Regime Forfettario 2024 è stabilita indipendentemente dal Codice Ateco dell'attività.

La tassazione, con imposta sostitutiva prevista, si applica al reddito imponibile, ottenuto moltiplicando il fatturato realizzato per il coefficiente di redditività.

Quest'ultimo varia in base al Codice Ateco associato alla partita IVA. 

Qui di seguito sono elencati i valori del coefficiente di redditività per ciascuna tipologia di attività.

  • Industrie alimentari e delle bevande - Codice Ateco 10 - 11 - coefficiente di redditività al 40%;

  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio - Codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9 - coefficiente di redditività al 40%;

  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande - Codice Ateco 47.81 - coefficiente di redditività al 40%;

  • Commercio ambulante di altri prodotti - Codice Ateco 47.82 - 47.8 - coefficiente di redditività al 54%;

  • Costruzioni e attività immobiliari - Codice Ateco 41 - 42 - 43 - 68 - coefficiente di redditività pari a 86%;

  • Intermediari del commercio - Codice Ateco 46.1 - coefficiente di redditività al 62%;

  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - Codice Ateco 55 - 56 - coefficiente di redditività al 40%;

  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi - Codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88 - coefficiente di redditività al 78%;

  • Altre attività economiche - Codice Ateco da 1 a 9, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - coefficiente di redditività al 67%.

 

Trova il Codice Ateco della tua attività

 

Se eserciti più attività con codici Ateco differenti, la soglia del limite massimo del fatturato per poter accedere e mantenere il Regime Forfettario 2024 viene calcolata come somma di ricavi o compensi di tutte le attività svolte.

 

Flat tax, la tassazione del Regime Forfettario 2024

In confronto alle partite IVA in regime ordinario, per cui le imposte oscillano tra il 23% e il 41%, la tassazione del Regime Forfettario 2024 rimane al 15%

In particolare, una volta identificato il reddito imponibile per la tua attività, si sottraggono i contributi previdenziali versati e si applica un'imposta flat tax al 15%, che sostituisce l'Irpef, le relative addizionali e l'IRAP.

Per le partite IVA che adottano il Regime Forfettario nel 2024, è ancora prevista un'ulteriore agevolazione, riservata a start-up e professionisti under 35

Questi soggetti possono beneficiare di una flat tax al 5% per i primi 5 anni di attività.

Nel dettaglio, per poter accedere alla tassazione al 5%, è necessario soddisfare ulteriori requisiti:

  • essere un nuovo contribuente, ovvero non aver svolto alcuna attività d'impresa nei 3 anni precedenti all'apertura della startup;

  • la nuova attività non può rappresentare una continuazione di un'attività precedentemente svolta come lavoratore autonomo o dipendente, a meno che non si tratti di attività svolte durante il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio della professione;

  • la quota di ricavi e compensi ottenuti nel periodo di imposta precedente non deve superare i limiti stabiliti dalla classificazione ATECO per l'attività specifica, se prosegui l’attività di un altro soggetto.

 

Fatturazione elettronica regime forfettario 2024

A partire dal 1° gennaio 2024, la fattura cartacea è stata dismessa, con conseguente obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario, esclusi gli operatori sanitari che erogano prestazioni alle persone fisiche, indipendentemente dal fatturato.

L'obbligo di emissione delle fatture elettroniche non si applica inoltre alle transazioni con soggetti non residenti o fiscalmente stabiliti in Italia

Per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse dai contribuenti forfettari, valgono gli stessi termini di emissione previsti per gli altri contribuenti:

  • Fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

  • Fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

 

Nel caso di invio tardivo della fattura, si applicano sanzioni che variano dal 5% al 10% dell'imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati. 

 

Vai ai dettagli su:

Regime Forfettario 2023

Regime Forfettario 2022

Regime Forfettario 2021

Regime Forfettario 2020

Regime Forfettario 2019

Regime Forfettario 2018

Regime Forfettario 2017





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