Il Blog di Impresa 8108
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 8/2016, su istanza di Utilitalia, Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali, in merito alla corretta interpretazione dell’obbligo della sorveglianza sanitaria stabilito dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08.
Nello specifico, si intende chiarire se “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/08 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”.
L’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 sancisce che, in caso di distacco del lavoratore (regolamentato dall’art. 30 del D.Lgs 276/2003), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatta eccezione per l’obbligo in capo al distaccante di informare e formare il lavoratore in merito ai rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato.
Il Ministero chiarisce che, in base alla normativa sopracitata, in caso di distacco del lavoratore gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono indistintamente su entrambe le figure e vengono così ripartite:
il Distaccante ha l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici derivanti dallo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato;
il Distaccatario ha l’onere di adempiere a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria.
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