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Pimus - Tutto quello che c'è da sapere


Pimus - Tutto quello che c'è da sapere

Cos’è il PiMUS? Quando è obbligatorio e come deve essere redatto? Tutto quello che devi sapere per la stesura del documento.


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In un precedente articolo avevamo introdotto quali erano i documenti obbligatori per la sicurezza sul lavoro, previsti dal Testo Unico. 

Oggi ci soffermeremo sul PiMUS, per fornirti informazioni utili circa la sua elaborazione.

Vedremo nel dettaglio cos’è, quando è obbligatorio e come deve essere redatto.

 

Che cos’è il PIMUS?

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi - comunemente indicato come Pi.M.U.S. - è un documento obbligatorio che deve essere redatto in qualunque cantiere temporaneo e mobile - sia pubblico che privato ed indipendentemente dalla sua durata - quando è previsto l’utilizzo di ponteggi, e prima della loro installazione.

Il documento contiene tutte le indicazioni tecniche, organizzative ed operative per gli addetti e i preposti all'utilizzo, al fine di garantire la piena sicurezza di tutto il personale coinvolto nell’attività di montaggio e smontaggio, ma anche di chi potrebbe essere presente durante le lavorazioni - altri lavoratori del cantiere, condomini di uno stabile in ristrutturazione. 

Ti ricordiamo che il PiMUS non va confuso con il Piano Operativo di Sicurezza - POS, nonostante il datore di lavoro dell’impresa installatrice dei ponteggi sia tenuto a redigere entrambi i documenti.

Nel POS sono individuate infatti le misure di protezione e di prevenzione che devono rispettare i lavoratori addetti all’installazione, trasformazione, manutenzione e smontaggio del ponteggio.

Nel PiMUS sono invece riportate le istruzioni operative per un corretto utilizzo dell’opera provvisionale. 

Per questo motivo è un documento che deve essere sempre a disposizione:

  • di tutte le imprese che usufruiscono di tale opera;

  • del preposto addetto alla sorveglianza;

  • dei lavoratori interessati.

Va custodito in cantiere e dovrà essere costantemente aggiornato in caso di variazioni, per permettere agli operai e ai pontisti di prendere atto di tutte le modifiche che il ponteggio ha subito e subirà con l’avanzare dei lavori.

 

Chi può redigere il PIMUS

L'articolo 136 comma 1 del D.Lgs 81/08 stabilisce che la responsabilità della redazione del PiMUS viene assegnata in capo al datore di lavoro dell’impresa, che provvede al montaggio e smontaggio del ponteggio. 

Il documento dovrà essere strutturato prevedendo:

  • l’identificazione del cantiere, del committente, dei lavori da svolgere, dell’impresa affidataria, i sistemi di sicurezza adottati e le scelte tecniche in relazione ai ponteggi;

  • le procedure operative per il montaggio, uso e smontaggio di ponteggi standard;

  • allegati con modelli necessari ai controlli periodici obbligatori atti a verificare l’efficienza del ponteggio.

 

L’Allegato XXII del D.Lgs 81/08 fornisce una traccia per la redazione, definendo quelli che ne sono i “contenuti minimi”:

  1. dati identificativi del luogo di lavoro;

  2. identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

  3. identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

  4. identificazione del ponteggio;

  5. disegno esecutivo del ponteggio;

  6. progetto del ponteggio, quando previsto;

  7. indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio - piano di applicazione generalizzata;

  8. illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali e specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio - istruzioni e progetti particolareggiati - con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

  9. descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;

  10. indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.

Infine, la normativa impone al datore di lavoro di assicurarsi che i ponteggi siano montati, smontati o trasformatida lavoratori che abbiamo ricevuto l’adeguata formazione abilitante della durata di 28 ore, da rinnovare ogni 4 anni.

L’attività di montaggio e smontaggio deve essere svolta sotto la diretta sorveglianza di un preposto alla sicurezza.

 

 

Chi deve firmare il pimus

Qualora il datore di lavoro non avesse i requisiti per firmare il documento, può avvalersi della collaborazione di una persona competente.

Tuttavia, la normativa non specifica nulla a proposito dei requisiti, di conseguenza si può ritenere competente una delle seguenti figure:

 

Quando è obbligatoria la redazione del PIMUS

La redazione del documento è obbligatoria solo nel caso siano previste specifiche tipologie di ponteggio, ovvero per:

  • i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto;

  • gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi;

  • i ponteggi realizzati con elementi in legno.

 

Non è richiesta, invece, per la realizzazione delle seguenti opere provvisionali:

  • ponti su ruote o trabattelli

  • ponti su cavalletti

  • parapetti

  • altre opere provvisionali simili.

 

Costo redazione del PIMUS

La redazione del PiMUS è sempre a carico dell’impresa che predispone il ponteggio. Il costo del documento varia in base alla tipologia del ponteggio - altezza e metri quadrati.

Se hai le competenze per farlo, puoi elaborare il PiMUS utilizzando un software gratuito

Altrimenti, ti consigliamo di affidarti a consulenti esperti

 

PIMUS esempio

Ti riportiamo un PiMUS di esempio già compilato con l’aiuto del software CerTus-PN.

 





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