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Cos’è il PiMUS? Quando è obbligatorio e come deve essere redatto? Tutto quello che devi sapere per la stesura del documento.
In un precedente articolo avevamo introdotto quali erano i documenti obbligatori per la sicurezza sul lavoro, previsti dal Testo Unico.
Oggi ci soffermeremo sul PiMUS, per fornirti informazioni utili circa la sua elaborazione.
Vedremo nel dettaglio cos’è, quando è obbligatorio e come deve essere redatto.
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi - comunemente indicato come Pi.M.U.S. - è un documento obbligatorio che deve essere redatto in qualunque cantiere temporaneo e mobile - sia pubblico che privato ed indipendentemente dalla sua durata - quando è previsto l’utilizzo di ponteggi, e prima della loro installazione.
Il documento contiene tutte le indicazioni tecniche, organizzative ed operative per gli addetti e i preposti all'utilizzo, al fine di garantire la piena sicurezza di tutto il personale coinvolto nell’attività di montaggio e smontaggio, ma anche di chi potrebbe essere presente durante le lavorazioni - altri lavoratori del cantiere, condomini di uno stabile in ristrutturazione.
Ti ricordiamo che il PiMUS non va confuso con il Piano Operativo di Sicurezza - POS, nonostante il datore di lavoro dell’impresa installatrice dei ponteggi sia tenuto a redigere entrambi i documenti.
Nel POS sono individuate infatti le misure di protezione e di prevenzione che devono rispettare i lavoratori addetti all’installazione, trasformazione, manutenzione e smontaggio del ponteggio.
Nel PiMUS sono invece riportate le istruzioni operative per un corretto utilizzo dell’opera provvisionale.
Per questo motivo è un documento che deve essere sempre a disposizione:
di tutte le imprese che usufruiscono di tale opera;
del preposto addetto alla sorveglianza;
dei lavoratori interessati.
Va custodito in cantiere e dovrà essere costantemente aggiornato in caso di variazioni, per permettere agli operai e ai pontisti di prendere atto di tutte le modifiche che il ponteggio ha subito e subirà con l’avanzare dei lavori.
L'articolo 136 comma 1 del D.Lgs 81/08 stabilisce che la responsabilità della redazione del PiMUS viene assegnata in capo al datore di lavoro dell’impresa, che provvede al montaggio e smontaggio del ponteggio.
Il documento dovrà essere strutturato prevedendo:
l’identificazione del cantiere, del committente, dei lavori da svolgere, dell’impresa affidataria, i sistemi di sicurezza adottati e le scelte tecniche in relazione ai ponteggi;
le procedure operative per il montaggio, uso e smontaggio di ponteggi standard;
allegati con modelli necessari ai controlli periodici obbligatori atti a verificare l’efficienza del ponteggio.
L’Allegato XXII del D.Lgs 81/08 fornisce una traccia per la redazione, definendo quelli che ne sono i “contenuti minimi”:
dati identificativi del luogo di lavoro;
identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
identificazione del ponteggio;
disegno esecutivo del ponteggio;
progetto del ponteggio, quando previsto;
indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio - piano di applicazione generalizzata;
illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali e specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio - istruzioni e progetti particolareggiati - con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.
Infine, la normativa impone al datore di lavoro di assicurarsi che i ponteggi siano montati, smontati o trasformatida lavoratori che abbiamo ricevuto l’adeguata formazione abilitante della durata di 28 ore, da rinnovare ogni 4 anni.
L’attività di montaggio e smontaggio deve essere svolta sotto la diretta sorveglianza di un preposto alla sicurezza.
Qualora il datore di lavoro non avesse i requisiti per firmare il documento, può avvalersi della collaborazione di una persona competente.
Tuttavia, la normativa non specifica nulla a proposito dei requisiti, di conseguenza si può ritenere competente una delle seguenti figure:
tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio
preposto alla sicurezza in possesso di esperienza
ASPP - Addetto al Servizio di Prevenzione Protezione.
La redazione del documento è obbligatoria solo nel caso siano previste specifiche tipologie di ponteggio, ovvero per:
i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto;
gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi;
i ponteggi realizzati con elementi in legno.
Non è richiesta, invece, per la realizzazione delle seguenti opere provvisionali:
ponti su ruote o trabattelli
ponti su cavalletti
parapetti
altre opere provvisionali simili.
La redazione del PiMUS è sempre a carico dell’impresa che predispone il ponteggio. Il costo del documento varia in base alla tipologia del ponteggio - altezza e metri quadrati.
Se hai le competenze per farlo, puoi elaborare il PiMUS utilizzando un software gratuito.
Altrimenti, ti consigliamo di affidarti a consulenti esperti.
Ti riportiamo un PiMUS di esempio già compilato con l’aiuto del software CerTus-PN.