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I requisiti del Formatore qualificato per la sicurezza


I requisiti del Formatore qualificato per la sicurezza

E’ in vigore dal 18 Marzo 2014 il Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013 che esplicita i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" per i corsi individuati dagli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

 

Secondo l’art. 1 del Decreto, si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro in possesso del prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, e che risponda ad uno dei 6 criteri individuati nell'Allegato al Decreto:

1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza;

2. Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;

3. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, ad uno o più corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;

4. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, ad uno o più corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;

5. Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;

6. Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP - tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro settore ATECO di riferimento.

 

Coloro che soddisfano uno dei criteri di cui al punto 2,3,4,5,6 dovranno, in aggiunta, possedere quanto definito da uno tra i seguenti 4 requisiti:

- Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

- Precedente esperienza documentabile come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia  di salute e sicurezza sul lavoro;

- Precedente esperienza documentabile come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in  qualunque materia;

- Partecipazione a corsi  in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

 

Il Decreto precisa che, per i Datori di Lavoro che svolgono attività formativa per i propri lavoratori, non è richiesto il prerequisito del Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

Essi inoltre, per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto "possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del D.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011.

Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato al decreto 6 marzo 2013.”

 

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