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Con l’Interpello n. 9/2015, il 2 novembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce nuovi chiarimenti in merito all’obbligo di aggiornamento professionale per i docenti-formatori 8108, relativamente alle modalità di aggiornamento contenute nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.
In particolare, l’Interpello risponde al quesito posto dalla Federazione Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), che richiede se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore.”
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il docente-formatore è tenuto:
“alla frequenza per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs 81/08 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative ai corsi di aggiornamento”, oppure
“ad effettuare un minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza”.
Il legislatore ha utilizzato il termine “alternativamente” per consentire al formatore qualificato di scegliere in autonomia la tipologia di aggiornamento più appropriata alla sua figura, non intendendo quindi che le due modalità dovessero essere alternate nei trienni consecutivi.
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