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Medico Competente: nomina, compiti e responsabilità


Medico Competente: nomina, compiti e responsabilità

Chi nomina il Medico Competente? Quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità? Quali requisiti bisogna possedere per poter per esercitare la funzione di Medico Competente? Scopri tutto quello che c'è da sapere su questa figura professionale, con la nostra mini guida.


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Il Medico Competente è una delle figure fondamentali per l’intero sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Secondo quanto previsto dall’art. 25 del Testo Unico della Sicurezza, il Medico Competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione [...] ”.

 

Infatti, interviene insieme al datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria in azienda, con lo scopo di attuare delle misure specifiche per la tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’obbligo della sorveglianza sanitaria riguarda tutte le aziende che espongono i lavoratori a particolari tipologie di rischio, come per esempio l’uso dei videoterminali, la movimentazione manuale dei carichi, o l’esposizione a sostanze pericolose come l’amianto.

 

Chi nomina il Medico Competente?

Ogni Azienda, successivamente alla valutazione dei rischi e qualora siano presenti particolari pericoli per la salute dei lavoratori, deve nominare un Medico Competente.

La nomina spetta obbligatoriamente al datore di lavoro tramite apposita lettera di incarico, che per essere ritenuta valida deve contenere necessariamente:

  • i dati dell'azienda incaricante;

  • i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda;

  • l'elenco di tutte le mansioni che il medico competente dovrà svolgere all’interno dell’azienda;

  • la data certa in cui la nomina viene effettuata;

  • la firma del datore di lavoro incaricante;

  • la firma del medico competente per accettazione.

 

Quando è obbligatoria la nomina?

La nomina del Medico Competente non è sempre obbligatoria, anche se consigliabile per tutte le categorie di attività, proprio per assicurare la piena tutela della salute dei lavoratori.

Solo nei seguenti casi il datore di lavoro ha l’obbligo - in base al D.Lgs 81/08 - di attivare il servizio di sorveglianza sanitaria:

  • aziende con lavoratori esposti a rischio chimico, rischio rumore e vibrazioni;

  • aziende in cui è prevista la movimentazione manuale dei carichi;

  • aziende con lavoratori esposti ad agenti pericolosi - amianto, piombo, radiazioni;

  • aziende con lavoratori videoterminalisti che trascorrono più di 20 ore settimanali al computer;

  • aziende che effettuano il lavoro notturno;

  • presenza di lavorazioni in ambienti confinati;

  • presenza di lavorazioni in altezza o su impianti ad alta tensione.

 

Quali sono i compiti, le funzioni e le responsabilità?

Oltre a collaborare alla valutazione dei rischi e a programmare la sorveglianza sanitaria, il Medico Competente si occupa dei compiti seguenti.

 

Medico Competente visita il lavoratore

 

Visite mediche e protocollo sanitario

Il piano di sorveglianza sanitaria messo a punto dal Medico Competente prevede la definizione di uno specifico protocollo sanitario tramite l’effettuazione di visite mediche, da svolgersi durante il percorso lavorativo del dipendente.

Il lavoratore deve collaborare con il Medico fornendogli tutte le informazioni richieste. Ha l'obbligo di sottoporsi alle visite, secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate.

Nello specifico, saranno effettuate queste tipologie di visite mediche:

  • visite preventive, per garantire che i lavoratori siano idonei allo svolgimento della mansione specifica. Devono essere effettuate all'inizio dell'attività lavorativa e dovranno essere ripetute qualora ci sia un cambio di mansione;

  • visite periodiche, per monitorare lo stato di salute dei lavoratori e la permanenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa;

  • visite straordinarie, richieste direttamente dai lavoratori se ritengono di essere affetti da disturbi derivanti dall’attività lavorativa;

  • visite alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuate al termine del rapporto di lavoro o alla scadenza del contratto. Sono richieste solo per le tipologie di attività che hanno lavoratori esposti a particolari rischi - ad esempio esposizione all’amianto;

  • visite al rientro al lavoro, effettuate nei casi di assenza per malattia dei lavoratori per almeno 60 giorni.

 

Visite mediche su richiesta

 Le visite mediche possono anche essere richieste al Medico Competente:

  • dal datore di lavoro

  • dal lavoratore.

 

Il datore di lavoro può chiedere la visita medica collegiale per accertare l’idoneità fisica di un proprio dipendente.

La richiesta può essere effettuata nei casi in cui il lavoratore non sia soggetto a sorveglianza sanitaria, altrimenti il compito di esprimersi sull’idoneità alla mansione del lavoratore compete al Medico.

Anche il lavoratore, che ritiene utile cambiare le proprie mansioni lavorative, può richiedere la visita al proprio datore di lavoro - visite straordinarie.

Il lavoratore può avanzare la richiesta di visita quando:

  • vuole valutare un rischio lavorativo, e quindi è già sottoposto alla sorveglianza sanitaria;

  • ritiene che l'attività lavorativa possa aggravare le sue condizioni di salute, anche se non è sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

 

La procedura corretta per presentare la richiesta sarebbe:

  1. il lavoratore presenta al datore di lavoro una richiesta di visita - meglio se scritta - con il medico competente, senza specificare alcuna motivazione;

  2. il medico competente incontra il lavoratore e valuta la congruità della visita.

 

Il giudizio di idoneità elaborato del Medico

Il Medico Competente dovrà successivamente elaborare il giudizio di idoneità da consegnare al lavoratore in forma scritta.

In base alle condizioni di salute, il giudizio può essere:

  • idoneo alla mansione specifica, quando il lavoratore è appunto idoneo allo svolgimento della sua mansione;

  • momentaneamente non idoneo alla mansione specifica, se le condizioni di salute del lavoratore non gli consentono temporaneamente di svolgere la sua mansione;

  • idoneo con limitazioni, il lavoratore può svolgere la sua mansione solo in presenza di particolari accorgimenti e indicazioni (es: evitare il sollevamento di carichi);

  • non idoneo alla mansione specifica, se il lavoratore non è ritenuto clinicamente in grado di svolgere la sua mansione. Il datore di lavoro dovrà provvedere a concordare con il medico competente la nuova mansione del lavoratore.

 

Altri compiti del Medico Competente

Inoltre, come previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 81/08, il Medico ha il compito di:

  • riportare al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS, in sede di riunione periodica di sicurezza, i risultati anonimi aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria e alle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro, ai fini dell’attuazione delle misure da intraprendere per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;

  • visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali;

  • custodire, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie e la documentazione sanitaria dei lavoratori. Il luogo di custodia va concordato tra il datore di lavoro e il Medico al momento della nomina dello stesso, e le cartelle dovranno essere conservate per almeno 10 anni dalla cessazione della lavorazione;

  • collaborare con il datore di lavoro all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR.

 

Infine, in virtù dei requisiti professionali e formativi cui risponde, il Medico possiede tutte le competenze per erogare la formazione tecnico-pratica nei corsi di primo soccorso, obbligatori per il personale addetto.

 Medico competente durante corso primo soccorso

 

Requisiti ed elenco nazionale dei Medici Competenti

L'articolo 38 del D. Lgs. 81/08 chiarisce che la funzione di Medico Competente può essere esercitata soltanto da persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori oppure in medicina legale;

  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.

 

Oltre ai requisiti sopra citati, i Medici devono risultare iscritti al rispettivo elenco nazionale, tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria.

Per iscriversi, il medico del lavoro dovrà comunicare il possesso dei requisiti tramite apposita autocertificazione.

L'elenco nazionale dei medici competenti è consultabile sul sito del Ministero della Salute.

 

Sanzioni previste

In caso di irregolarità nell'applicazione del piano di sorveglianza sanitaria sono previste pesanti sanzioni, sia per il datore di lavoro che per il medico competente.

Per il datore di lavoro:

  • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 € a 5.699 €, per la mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore;

  • ammenda da 2.192 € a 4.384 €, per la mancata attivazione del piano di sorveglianza sanitaria;

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 € a 4.932 €, per l’assegnazione della mansione specifica al lavoratore prima di ricevere il giudizio di idoneità dal medico.

 

Per il Medico Competente: 

  • sanzione amministrativa da 200 € a 800 €, per mancata scrittura e conservazione delle schede sanitarie;

  • arresto fino a 2 mesi o multa da 300 € a 1.200 €, per negligenze relative allo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria;

  • sanzione da 1.000 € a 4.000 €, per mancata regolarità e periodicità delle visite mediche, mancata risposta alla richiesta di visita da parte di un lavoratore o mancata comunicazione delle informazioni alle autorità competenti.

 

Per i lavoratori, la normativa non prevede sanzioni pecuniarie in caso di rifiuto allo svolgimento della visita medica.

Il datore di lavoro stesso potrà procedere con provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, potrà ricorrere al licenziamento per giusta causa.

 

La tua azienda rientra tra quelle che hanno l’obbligo di attivare un piano di sorveglianza sanitaria? Vuoi garantire la massima tutela per la salute dei tuoi lavoratori?

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