Il Blog di Impresa 8108
Dal 1° gennaio 2019, la nuova Legge di Bilancio ha introdotto per le partite IVA il Regime Forfettario 2019, che stravolge notevolmente le regole del vecchio Regime Forfettario 2018.
Di seguito, si analizza nel dettaglio come funziona il regime forfettario 2019, cosa cambia rispetto al regime forfettario 2018, la modalità di accesso, di esclusione, la tassazione flat tax sul reddito imponibile, obblighi ed esoneri per le partite IVA nel nuovo regime agevolato.
Il Regime Forfettario 2019 prevede un’unica soglia di ricavi come requisito di l'accesso: potranno accedervi coloro che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 Euro.
Decadono, invece, le altre condizioni previste per l'accesso al regime forfettario 2018:
aver sostenuto spese per collaboratori non superiori a 5.000 euro lordi;
non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali;
Relativamente alle cause di esclusione, non possono accedere al nuovo regime forfettario 2019:
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni, o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917);
i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (Srl) o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Con finalità antielusive, rispetto al regime forfettario 2018, non possono accedere al nuovo regime agevolato le persone fisiche che esercitino attività:
prevalentemente per datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro dal 2018;
per soggetti con cui sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
per soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Il Regime Forfettario 2019 è, ad oggi, l'unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che iniziano o svolgono attività d'impresa/lavoro autonomo, di arte/professione, in possesso di determinati requisiti. Solo per coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31.12.2015 resta in vigore il vecchio regime dei minimi fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d'età).
I professionisti già in attività accedono al nuovo regime forfettario senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva, ad esclusione dell’apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ogni anno. I contribuenti che iniziano l'attività sono invece obbligati a darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario sarà possibile accedere al regime forfettario pagando una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro.
Il contribuente cesserà di usare il regime forfettario agevolato:
per opzione, con vincolo triennale. Coloro che possiedono i requisiti per poter accedere al regime forfetario possono scegliere di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario. Tale scelta è valida per almeno un triennio; poi si si rinnova tacitamente ogni anno, finché resta la concreta applicazione del regime ordinario;
per legge. Il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui venga meno uno dei requisiti richiesti per l'accesso al regime o si verifichi una causa di esclusione.
Il Regime Forfettario 2019 prevede, per l’accesso, un’unica soglia di ricavo annuo massimo pari a 65mila Euro, indipendentemente dal Codice Ateco dell’attività. La tassazione con imposta sostitutiva prevista dal Regime Forfettario 2019 si applica al reddito imponibile, risultante dal prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività forfettario(che serve per il calcolo delle spese forfettarie e varia in funzione del codice ateco con cui la partita IVA è stata aperta).
Industrie alimentari e delle bevande (codice Ateco 10 - 11): limite ricavi/fatturato €65.000 euro con coefficiente di redditività al 40%;
Commercio all’ingrosso e al dettaglio (codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9): limite ricavi/fatturato €65.000 con coefficiente di redditività al 40%;
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice Ateco 47.81): limite fatturato/ricavi €65.000 e coefficiente di redditività al 40%;
Commercio ambulante di altri prodotti (codice Ateco 47.82 - 47.8): limite fatturato/ricavi €65.000 e coefficiente di redditività al 54%;
Costruzioni e attività immobiliari (codice Ateco 41 - 42 - 43) - (68): limite fatturato/ricavi €65.000 e coefficiente di redditività all’ 86%;
Intermediari del commercio (codice Ateco 46.1): limite fatturato/ricavi €65.000 e coefficiente di redditività al 62%;
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (codice Ateco 55 - 56): limite fatturato/ricavi €65.000 e coefficiente di redditività al 40%;
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi €65.000 euro e coefficente di redditività al 78%;
Altre attività economiche (codice Ateco da 01 a 03 a 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99): limite fatturato/ricavi €65.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.
Definito il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati e si applica un’imposta flat tax pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.
Prevista un’ulteriore agevolazione per le partite IVA con Regime Forfettario aperte nel 2019: start-up e professionisti under 35 possono godere di una flat tax al 5% per i primi 5 anni di attività.
Dal 1° gennaio 2020, entrerà in vigore un’altra flat tax agevolata al 20% per coloro che hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro. In questo caso, il reddito sarà individuato secondo il regime ordinario e non forfettario.
I contribuenti che beneficiano del Regime Forfettario 2019 godono di diverse semplificazioni.
Nel dettaglio, sono esonerati:
dall’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019.
dal versamento dell'Iva. Le fatture emesse, non dovranno contenere l'addebito di Iva, e dovranno riportare la dicitura "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014".
dal pagamento del bollo per le fatture relative agli acquisti UE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, per i quali il contribuente forfetario è debitore dell’imposta.
dalla registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
dalla registrazione degli acquisti;
dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali);
dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
dalla comunicazione spesometro;
dalla comunicazione black list;
dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri
Le partite IVA nel nuovo Regime Forfettario 2019 devono, d'altro canto, rispondere al'obbligo di:
numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
certificare e conservare corrispettivi;
integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori d'imposta e a versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
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