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Entra oggi in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 marzo, il DPR 31/2017, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Il DPR 31/2017 distingue tra:
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (art.2);
interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (art.3);
interventi esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata (art.4), i quali possono essere regolamentati attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali.
Sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, secondo l’Allegato A del decreto, interventi di piccola entità destinati a migliorare l'efficienza energetica e il consolidamento statico, oltre alle opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche. Rientrano in questa categoria le opere “per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio” (art. 3 del DPR 31/2017).
L’Allegato B invece, individua interventi considerati di lieve impatto: per questi, si potrà avviare una procedura semplificata per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica. Si ritrovano in questa fattispecie, gli interventi di miglioramento energetico, di realizzazione di tettoie e porticati che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio.
Godono di procedimento semplificato anche le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato.
Come richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata?
L’articolo 11 del DPR 31/2017 declina il nuovo iter semplificato in sei punti.
Alla ricezione della domanda di autorizzazione l’amministrazione competente verificherà preventivamente l’esclusione dell'intervento dalle fattispecie riportate dall’allegato A e da quelle rientranti nel regime autorizzatorio ordinario (art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). L’amministrazione comunica eventualmente al richiedente che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.
L’amministrazione procedente (in genere la Regione) richiede all’interessato, in un’unica volta ed entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’integrazione di eventuale documentazione mancante. L’interessato, a sua volta, deve inviare la documentazione richiesta per via telematica entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
L’istanza resta sospesa fino all’acquisizione della documentazione mancante integrativa. Nel caso in cui il richiedente non provveda all’invio dei documenti entro il termine stabilito, l’istanza viene dichiarata improcedibile.
L’amministrazione provvederà a trasmettere per via telematica alla Soprintendenza (ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche) una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa, qualora richiesta.
La Soprintendenza comunica l’eventuale valutazione positiva per via telematica entro 20 giorni dalla ricezione della proposta all’amministrazione procedente.
L’amministrazione competente adotta il provvedimento rilasciando l’autorizzazione paesaggistica, che diventa immediatamente efficace, trascorsi 10 giorni dalla ricezione telematica del parere favorevole della Soprintendenza.
La conclusione dell’iter semplificato è l’adozione di un provvedimento di autorizzazione adottato entro il termine tassativo di 60 giorni - 70 giorni se ci sono richieste di integrazione alla pratica - dal ricevimento della domanda.
L’avvenuta autorizzazione paesaggistica deve essere immediatamente comunicata dall’amministrazione procedente al richiedente.
Testo completo del DPR 31/2017 in Gazzetta Ufficiale.