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Testo Unico sulla Sicurezza: l'edizione aggiornata a maggio 2018


Testo Unico sulla Sicurezza: l'edizione aggiornata a maggio 2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato l’edizione aggiornata a maggio 2018 del Decreto Legislativo 9 aprile aprile 2008 n. 81, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, giunto al suo decimo anno.

Nel corpo del testo sono riportati tutti gli aggiornamenti effettuati negli anni, dal 2008 ad oggi. Vediamo di seguito le novità più rilevanti di quest’anno.

È stata inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione.
Contrariamente a quanto indicato dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, secondo cui il datore di lavoro poteva intervenire in caso di primo soccorso e incendio solo se l’impresa aveva un massimo di cinque lavoratori, l’art. 20, (che ha modificato l’art. 34 del D.Lgs. 81/2008) ha eliminato il limite numerico dei lavoratori e concesso la presenza del datore di lavoro che può occuparsi in prima persona di intervento di primo soccorso e antincendio.

È stata aggiunta la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 contenente le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. In particolare, il personale ispettivo deve intervenire tramite sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria quando:

  • non sia stato accertato lo stato di salute del lavoratore per affidargli lavori specifici e ad alto rischio (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);

  • il lavoratore, pur essendosi sottoposto a visita medica, non abbia ricevuto il certificato di idoneità e continua a svolgere la medesima mansione;

  • in tutti i casi in cui la normativa vigente definisce necessaria la sorveglianza sanitaria e non si proceda ad adempiere ai relativi obblighi.


Col nuovo aggiornamento del Testo Unico della sicurezza è stato inoltre inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018, che definisce l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, precisando i casi in cui le aziende autorizzate e i formatori possono incorrere nella sospensione dell’iscrizione nell’elenco e fornendo precise indicazioni sulla modalità di comunicazione da parte delle aziende autorizzate riguardo incidenti rilevanti o gravi infortuni.

Altra novità è la sostituzione del decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, che riporta l’elenco dei soggetti abilitati ad effettuare verifiche periodiche per valutare lo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature da lavoro ai fini della sicurezza (l’iscrizione all’elenco ha validità quinquennale) e dispone la modalità di registro e trasmissione della copia dei verbali delle verifiche effettuate.

È stato infine inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis: Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.

Consulta il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro aggiornato.

 





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