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Per tutelare la salute e la sicurezza dei Lavoratori, il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08) ha regolamentato l’utilizzo delle macchine da lavoro.
Secondo quanto prescritto dall’art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/08 “le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione” vengono individuati nella Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012.
L’Accordo Stato-Regioni, all’art. 1, comma 1, lettera F, definisce i Trattori come “qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.”
I requisiti minimi del corso per trattori (agricoli o forestali, a ruote o a cingoli), definiti dall’Allegato VIII dell’Accordo sopra citato, prevedono che il corso sia strutturato in due parti: una teorica ed una pratica sul mezzo.
Il patentino per trattorista è valido 5 anni, scaduti i quali è obbligatorio aggiornarlo.
Corso e patentino per trattori a ruote su Impresa8108
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