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Documento di Valutazione dei Rischi: a cosa serve e come funziona


Documento di Valutazione dei Rischi: a cosa serve e come funziona

Tutto quello che c’è da sapere sul Documento di Valutazione dei Rischi: a cosa serve, cosa deve contenere, quando è obbligatorio, chi lo elabora e quali sanzioni sono previste.


Elabora il tuo Documento di Valutazione dei Rischi

 

Se ti interessa avere tutte le informazioni su questo documento, possiamo saltare le questioni e le definizioni che riguardano la valutazione dei rischi aziendali in senso stretto e passare alla fase successiva.

Infatti, una volta effettuata la valutazione, si elabora il Documento di Valutazione dei Rischi - DVR - per comprovare e tenere traccia dell’analisi prodotta.

In base al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs 81/08 - il DVR è una relazione obbligatoria in cui si individuano e analizzano i possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, con l’obiettivo di ridurli o eliminarli. Sono ovviamente compresi il rischio da stress lavoro-correlato e il rischio incendio.

Nel documento vengono elencate anche le misure di prevenzione e protezione da attuare in azienda secondo uno specifico piano.

Prima della stesura del documento, si valuta ogni fase lavorativa e i pericoli connessi, poiché ad ogni fase corrispondono una serie di rischi potenziali. Di conseguenza ogni rischio verrà misurato e, nel caso non sia possibile eliminarlo, si cercherà di ridurlo il più possibile tramite:

  • misure di prevenzione specifiche, come ad esempio i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI;

  • programmazione temporale, per la verifica della sussistenza del rischio e della qualità delle misure di prevenzione e protezione.

Il DVR quindi serve a formalizzare la valutazione sulla probabilità che si verifichi un evento dannoso per i lavoratori, sull’entità del danno che ne deriverebbe, e a dettare specifiche misure di prevenzione e protezione.

A livello normativo, è indispensabile per regolarizzare la posizione dell’azienda in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Quando va redatto e quando è obbligatorio

La redazione di questo documento è obbligatoria, indipendentemente dal settore di appartenenza, entro 90 giorni dall’avvio dell’attività, per tutte le aziende che hanno almeno 1 lavoratore dipendente o collaboratore. Sono compresi tirocinanti, stagisti e studenti in alternanza scuola-lavoro, lavoratori con contratto temporaneo, e i soci di società, di cooperativa o di fatto.

Per le imprese già avviate, deve essere redatto anche con l’assunzione di nuovi dipendenti, che sia per sostituzione o in aggiunta all’organico precedente.

Nel caso non abbiano lavoratori dipendenti, sono esenti dall’obbligo le imprese familiari, i liberi professionisti e le ditte individuali, che invece seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.

Inoltre sono esonerate le imprese con un solo socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplici e Società in Nome Collettivo che devono sempre redigerlo.

 

Chi elabora il DVR e chi ha l’obbligo di collaborare alla stesura?

Esempio di DVR

La normativa prevede che il DVR debba essere redatto obbligatoriamente, e senza possibilità di delega, dal datore di lavoro che ne è responsabile. 

Dato che il processo per una corretta elaborazione inizia con la fase di valutazione, assieme al datore collaborano alla stesura del documento altre figure professionali, a seconda dei casi previsti per legge:

  • se esterno, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP - che aiuta il datore nella valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure di protezione e prevenzione;

  • se nominato per la sorveglianza sanitaria obbligatoria, il Medico Competente che oltre a contribuire alla valutazione di rischi specifici per la salute, predispone il protocollo di sorveglianza sanitaria;

  • il Rappresentante dei Lavoratori - RLS - consultato sul contenuto della valutazione dei rischi e che deve ricevere una copia del documento per presa visione.

Tutte queste figure devono sottoscrivere il DVR, che può essere redatto sia in forma cartacea che digitale.

 

Cosa deve contenere?

Il Documento di Valutazione dei Rischi può essere considerato una fotografia della realtà aziendale. Contiene tutte le caratteristiche del singolo luogo di lavoro, riguardanti sia le informazioni anagrafiche e di organizzazione e gestione dell’azienda che le questioni di sicurezza trattate finora.

Secondo l’art. 28 del Testo Unico, il documento deve obbligatoriamente contenere:

  • anagrafica aziendale: tutti i dati generali dell’azienda;

  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione, con i nominativi delle figure professionali coinvolte nella redazione del documento - RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti alla sicurezza

  • descrizione del ciclo produttivo e degli ambienti di lavoro, con indicazione di macchinari, impianti, attrezzature, sostanze chimiche impiegate;

  • identificazione delle mansioni di tutti i lavoratori presenti, indicando quelle che espongono a specifici rischi (ad esempio rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici) o richiedono specifica esperienza, formazione e addestramento;

  • relazione sulla valutazione dei rischi e i criteri adottati, con indicazione dei pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione, e le stime di esposizione e gravità del danno; 

  • programma delle misure di prevenzione e protezione: indicazione delle misure attuate al fine di eliminare o ridurre i rischi esistenti e dei DPI da utilizzare;

  • programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza, con i tempi di realizzazione.

Esempio matrice per valutazione dei rischi  

 

Come deve essere custodito

Il documento originale deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione, con firma delle figure coinvolte e relativa data certa necessaria per la validazione.

Un’azienda con più unità produttive dovrà redigere e conservare un DVR per ogni unità.

Il DVR si deve rendere disponibile per eventuali visite ispettive di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

 

Aggiornamento del DVR

Questo documento non ha scadenza, ma deve essere revisionato e aggiornato al verificarsi di determinate situazioni che modificano significativamente le modalità di lavoro in azienda:

  • cambiamenti nell’organizzazione del lavoro o nel processo produttivo, rilevanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

  • modifiche nei sistemi di prevenzione o protezione;

  • infortuni significativi;

  • nuovi macchinari o mansioni;

  • in caso di assunzione di nuovi dipendenti;

  • nei casi di scadenze periodiche su alcuni rischi specifici, come rumore, vibrazioni, e stress lavoro-correlato.

L’aggiornamento in questi casi deve avvenire entro 30 giorni.

 

Sanzioni legate alla redazione del DVR

La mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare gravi sanzioni per il datore di lavoro. Nello specifico:

  • detenzione da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro;

  • detenzione estesa da 4 a 8 mesi, per le imprese a rischio di incidente rilevante, ad esempio rischi biologici, cancerogeni, o atmosfere esplosive;

  • sospensione dell’attività imprenditoriale, in caso di mancata redazione del DVR reiterata e mancata nomina dell’RSPP.

Nel caso di redazione incompleta si può incorrere in sanzioni che prevedono ammende da 2.000 a 4.000 Euro. Ad esempio nel caso ci siano omissioni di dati sulla valutazione dei rischi, mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, procedure da adottare con indicazione di compiti e responsabilità.

Ora che sai proprio tutto su questo documento fondamentale per la sicurezza aziendale, non ti resta che iniziare a lavorarci, oppure puoi affidarti a dei consulenti preparati e professionali.

 





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