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Allergeni in etichetta dei prodotti preimballati: le specifiche della Commissione Europea


Allergeni in etichetta dei prodotti preimballati: le specifiche della Commissione Europea

La Commissione Europea, con la Comunicazione del 13/07/2017, è tornata a parlare di allergeni sull’etichetta alimentare, fornendo maggiori specifiche rispetto al Regolamento n. 1169/2011 dell’Unione Europea.

La Commissione Europea ha specificato l’obbligo di indicazione della presenza degli allergeni negli alimenti, compresi quelli non preimballati, concedendo agli Stati Membri libertà nella definizione delle modalità di attuazione del provvedimento. Vediamo le specifiche nel dettaglio.

 

Allegato II: precisazioni

 

L’allegato II del Regolamento  n. 1169/2011 contiene l’elenco delle sostanze e dei prodotti alimentari che possono provocare allergie e intolleranze alimentari.

 

La Commissione Europea ha inserito delle specifiche su tali sostanze:

  • il termine “uova” si riferisce alle uova prodotte da tutti i volatili d’allevamento;

  • il termine “latte” si riferisce alla sostanza prodotta dalle ghiandole mammarie di animali di allevamento;

  • l’allegato II contiene sia le sostanze come tali che i suoi derivati. I microrganismi coltivati sul substrato di un ingrediente alimentare non saranno considerati prodotti derivati da tali substrati.

 

Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni in relazione agli alimenti preimballati

 

Perprodotto preimballatosi intende “l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio (art. 2 del Reg. UE 1169/2011).

 

Quali ingredienti devono essere specificati nell’etichetta dei prodotti preimballati? Quando? Riassumiamo quanto disposto dal Regolamento Europeo, articolo 21.



  • Cereali: nel caso in cui ci siano ingredienti prodotti da cereali che contengono glutine, va specificato il tipo di cereale (grano, segale, orzo, avena) con una denominazione chiara.
    Es: aceto di malto d’orzo, fiocchi davena.

 

  • Tipologia di grano: se si utilizzano i termini “spelta”, “khorasan” o “grano duro” va esplicitato il tipo di cereale, quindi grano. Contrariamente, utilizzando il termine “grano”, gli altri termini possono essere utilizzati in maniera facoltativa.

 

  • Presenza di glutine:
    1. l’indicazione di un tipo specifico di cereale può essere accompagnata o meno dalla parola “glutine”.
    Es. farina di orzo (contiene glutine) o farina di orzo (glutine);
    2. se il glutine viene aggiunto in quanto ingrediente, è necessario indicare il tipo di cereale dal quale proviene.
    Es. glutine (da orzo), glutine di orzo o glutine (orzo);
    3. se il prodotto contiene uno dei cereali presenti nell’allegato II e soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 828/2014 (riguardanti cioè l’informazione sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti), sarà possibile usare sull’etichetta la dicitura “senza glutine o con contenuto di glutine molto basso. Il cereale utilizzato dovrà comunque comparire in etichetta.

 

  • Frutta a guscio: sull’etichetta, nell’elenco degli ingredienti, va riportato il tipo specifico riportato dall’allegato II, punto 8 (ovvero mandorle, noci, nocciole ecc...). Nel caso in cui siano stati utilizzati ingredienti o coadiuvanti tecnologici derivanti dalla frutta a guscio, l’ingrediente va riportato con riferimento alla denominazione specifica del tipo di frutta a guscio.
    Es. aromi (pistacchi).

 

Lettering allergeni: specifiche 

 

L’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), dichiara che:

 

“la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo”.

 

Quello che l’articolo non specifica è la modalità in cui evidenziare gli ingredienti, rimandando  la scelta del lettering all’operatore del settore alimentare. La Comunicazione 07/2017 precisa che:

 

  • quando il nome di un ingrediente è composto da più parole, è necessario evidenziare soltanto l’ingrediente presente nell’elenco dell’allegato II (es. farina di sesamo);

 

  • se invece  il nome di un ingrediente comprende il nome di un allergene in un’unica parola (ad esempio la parola tedesca MILCHpulver) si può mettere in evidenza soltanto la parte del nome corrispondente all’ingrediente del prodotto figurante nell’allegato II;

 

  • se ci si trova in presenza di un prodotto composto contenente un allergeno, la stessa sostanza va messa in evidenza (es. torta di mele contenente uova).




Quando l'allergene non va riportato?

 

“Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste” (articolo 21, paragrafo 1, comma 4).

 

Quando un alimento riporta la dicitura quale “formaggio” o “ crema” , facendo chiaramente riferimento a uno degli allergeni (latte), questo non va riportato in etichetta; se, invece, un alimento riporta una denominazione di carattere prettamente commerciale, non facendo riferimento esplicito a uno degli allergeni riportati nell’allegato II, va specificato l’ingrediente.

 

Se la denominazione dell’alimento fa riferimento a uno degli allergeni e per l’alimento viene fornito un elenco degli ingredienti, l’allergene va messo in evidenza. Es. Formaggio (latte, sale, caglio…).

Se un alimento fa chiaramente riferimento a un allergene, ma ne contiene anche altri, questi vanno riportati in completezza ai fini della salvaguardia della salute del consumatore.





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